Art. 9.

                       Assunzione in servizio


   La  nomina in prova e l'immissione in servizio dei vincitore sara'
disposta   dopo   che   verra'   meno   il   divieto  alle  Pubbliche
amministrazioni di procedere ad assunzioni di nuovo personale, di cui
all'art.  17,  comma 7 del decreto legge 1° luglio 2009, n. 78, cosi'
come  convertito  con modificazioni in legge 3 agosto 2009, n. 102, e
sara'  effettuata  con  riserva  di  accertamento  del  possesso  dei
requisiti per l'ammissione all'impiego prescritti nel presente bando.
Sara'  annullata  la  nomina conferita al candidato nei cui confronti
venga  successivamente  accertata la mancanza di taluno dei requisiti
di  cui  sopra.  Il  candidato  nominato  in  prova  che, nel termine
stabilito,  non  si  presenti  per  la  sottoscrizione  del contratto
individuale  di lavoro sara' dichiarato decaduto dalla nomina stessa.
Nel  caso  di  rinuncia  o  di  decadenza  dalla  nomina di candidato
vincitore, l'Amministrazione potra' procedere ad altra nomina secondo
l'ordine   della   graduatoria   concorsuale.  La  graduatoria  sara'
pubblicata  sul  sito  istituzionale  dell'Agenzia:  www.agenas.it. I
candidati  dichiarati  vincitori  saranno  invitati  a  stipulare, in
coerenza   con  il  Contratto  collettivo  nazionale  di  lavoro  del
personale  del  Comparto  servizio sanitario nazionale e con le norme
contenute  nel decreto legislativo n. 165/2001 e s.m.i., un contratto
individuale  finalizzato all'instaurazione di un rapporto di lavoro a
tempo indeterminato.
   Il  rapporto  di lavoro e' regolato dal contratto individuale, dai
contratti  collettivi  nazionali  del comparto del Servizio sanitario
nazionale, dalle disposizioni di legge e dalle normative comunitarie.
Il  contratto  individuale  specifica  che  il  rapporto di lavoro e'
disciplinato  dai  contratti  collettivi  nazionali nel tempo vigenti
anche per le cause di risoluzione e per i termini di preavviso. E' in
ogni  modo  condizione  risolutiva  del  contratto,  senza obbligo di
preavviso,  l'annullamento  della  procedura  di  reclutamento che ne
costituisce  il  presupposto.  Ai  nuovi assunti sara' corrisposto il
trattamento  economico  spettante per la categoria per la quale viene
indetto  il  concorso, posizione economica base, oltre il trattamento
accessorio  spettante  in  coerenza con gli accordi di contrattazione
integrativa  ed  ogni  altro  emolumento eventualmente previsto dalle
norme.  Il  periodo  di  prova ha la durata di due mesi. Decorso tale
periodo  senza  che  il  rapporto  di lavoro sia stato risolto da una
delle  parti,  il  dipendente si intende confermato in servizio e gli
viene  riconosciuta  l'anzianita'  dal giorno dell'assunzione a tutti
gli effetti.
   L'Amministrazione   si   riserva  la  facolta'  di  utilizzare  la
graduatoria  di  merito  al  fine  di  procedere  alla  copertura  di
ulteriori  posti  vacanti  a  tempo  indeterminato, con articolazione
dell'orario  a  tempo  pieno o parziale, nel rispetto dell'equilibrio
finanziario e di bilancio.