Art. 9. Assunzione in servizio La nomina in prova e l'immissione in servizio dei vincitore sara' disposta dopo che verra' meno il divieto alle Pubbliche amministrazioni di procedere ad assunzioni di nuovo personale, di cui all'art. 17, comma 7 del decreto legge 1° luglio 2009, n. 78, cosi' come convertito con modificazioni in legge 3 agosto 2009, n. 102, e sara' effettuata con riserva di accertamento del possesso dei requisiti per l'ammissione all'impiego prescritti nel presente bando. Sara' annullata la nomina conferita al candidato nei cui confronti venga successivamente accertata la mancanza di taluno dei requisiti di cui sopra. Il candidato nominato in prova che, nel termine stabilito, non si presenti per la sottoscrizione del contratto individuale di lavoro sara' dichiarato decaduto dalla nomina stessa. Nel caso di rinuncia o di decadenza dalla nomina di candidato vincitore, l'Amministrazione potra' procedere ad altra nomina secondo l'ordine della graduatoria concorsuale. La graduatoria sara' pubblicata sul sito istituzionale dell'Agenzia: www.agenas.it. I candidati dichiarati vincitori saranno invitati a stipulare, in coerenza con il Contratto collettivo nazionale di lavoro del personale del Comparto servizio sanitario nazionale e con le norme contenute nel decreto legislativo n. 165/2001 e s.m.i., un contratto individuale finalizzato all'instaurazione di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato. Il rapporto di lavoro e' regolato dal contratto individuale, dai contratti collettivi nazionali del comparto del Servizio sanitario nazionale, dalle disposizioni di legge e dalle normative comunitarie. Il contratto individuale specifica che il rapporto di lavoro e' disciplinato dai contratti collettivi nazionali nel tempo vigenti anche per le cause di risoluzione e per i termini di preavviso. E' in ogni modo condizione risolutiva del contratto, senza obbligo di preavviso, l'annullamento della procedura di reclutamento che ne costituisce il presupposto. Ai nuovi assunti sara' corrisposto il trattamento economico spettante per la categoria per la quale viene indetto il concorso, posizione economica base, oltre il trattamento accessorio spettante in coerenza con gli accordi di contrattazione integrativa ed ogni altro emolumento eventualmente previsto dalle norme. Il periodo di prova ha la durata di sei mesi. Decorso tale periodo senza che il rapporto di lavoro sia stato risolto da una delle parti, il dipendente si intende confermato in servizio e gli viene riconosciuta l'anzianita' dal giorno dell'assunzione a tutti gli effetti. L'Amministrazione si riserva la facolta' di utilizzare la graduatoria di merito al fine di procedere alla copertura di ulteriori posti vacanti a tempo indeterminato, con articolazione dell'orario a tempo pieno o parziale, nel rispetto dell'equilibrio finanziario e di bilancio.