Art. 19. Mancata presentazione e differimento del candidato 1. Il candidato che, per cause non riconducibili all'Amministrazione che ha indetto il presente concorso, non si presenta per: a) sostenere la prova preliminare, l'accertamento dell'idoneita' psico-fisica, l'accertamento dell'idoneita' attitudinale e la prova orale, previste dagli articoli 11, 15, 17, e 18, e' considerato rinunciatario e, quindi, escluso dal concorso. Compatibilmente con i tempi tecnici di espletamento delle succitate fasi selettive, i presidenti delle sottocommissioni di cui all'art. 7, comma 1, lettere a), b), c) e d), hanno facolta', su istanza motivata, di anticipare o posticipare la convocazione dei candidati, nel rispetto del calendario di svolgimento delle stesse. L'istanza, inviata presso il Centro di Reclutamento della Guardia di finanza, Ufficio Concorsi, Sezione AA.UU., via della Batteria di Porta Furba, n. 34 - 00181 Roma/Appio, deve essere anticipata, via fax, al numero 06/24290622 oppure al numero 06/24290676; b) sostenere la prova scritta, prevista dall'art. 12, e' considerato rinunciatario e, quindi, escluso dal concorso. 2. Il candidato che, per cause non riconducibili all'Amministrazione che ha indetto il presente concorso, non si presenti per la visita medica di incorporamento, prevista dall'art. 22, e' considerato rinunciatario e, quindi, escluso dal concorso. Eventuali ritardi nella presentazione, dovuti a causa di forza maggiore, comunicati via fax, entro 24 ore, ai numeri 035/4043215 o 035/4043303, sono valutati a giudizio discrezionale ed insindacabile del Comandante dell'Accademia, che, sentito il presidente della sottocommissione per la visita medica di incorporamento, puo' differire la presentazione del candidato, purche' il ritardo sia contenuto improrogabilmente entro l'ottavo giorno dall'inizio del corso. I giorni di assenza maturati sono computati ai fini della proposta di rinvio d'autorita' dal corso, secondo le disposizioni vigenti. Le decisioni assunte sono comunicate al candidato tramite i Reparti di cui all'art. 4, comma 5.