Art. 8.

                   Preferenze a parita' di merito


   I  candidati  che abbiano superato la prova orale, e che intendano
far  valere  i  titoli che danno diritto alla preferenza a parita' di
merito,  gia'  indicati  nella  domanda,  sono  tenuti a presentare i
relativi  documenti  in  carta  semplice  -  in  originale o in copia
autenticata.  In  alternativa,  ai  sensi  del decreto del Presidente
della  Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 concernente il testo unico
in materia di documentazione amministrativa e successive integrazioni
e  modificazioni,  per tutti i titoli sotto elencati, sara' possibile
produrre una dichiarazione sostitutiva di certificazione (v. allegato
B)  ovvero  una  dichiarazione  sostitutiva di atto di notorieta' (v.
allegato  C). Dai documenti presentati dovra', altresi', risultare il
possesso del requisito alla data di scadenza del termine utile per la
presentazione della domanda di ammissione al concorso.
   Il  termine perentorio per la presentazione dei suddetti documenti
e'  di  quindici  giorni decorrenti dal giorno successivo a quello in
cui  i  candidati  hanno  sostenuto  la  prova  orale. I documenti in
questione,  indirizzati  al Direttore Amministrativo dell'Universita'
degli  studi,  via  Gramsci n. 89/91 - 71100 Foggia con l'indicazione
«concorso  pubblico  -  Laboratorio  di  biochimica della Facolta' di
agraria»,  si  considerano prodotti in tempo utile anche se spediti a
mezzo  raccomandata  con  avviso  di  ricevimento entro il termine su
indicato.  A  tal  fine fa fede il timbro a data dell'Ufficio postale
accettante.
   A parita' di merito i titoli che danno diritto a preferenza sono i
seguenti:
    1) gli insigniti di medaglia al valor militare;
    2) i mutilati ed invalidi di guerra ex combattenti;
    3) i mutilati ed invalidi per fatto di guerra;
    4)  i  mutilati  ed  invalidi per servizio nel settore pubblico e
privato;
    5) gli orfani di guerra;
    6) gli orfani dei caduti per fatto di guerra;
    7)  gli  orfani  dei  caduti  per servizio nel settore pubblico e
privato;
    8) i feriti in combattimento;
    9)  gli  insigniti  di  croce  di  guerra o di altra attestazione
speciale di merito di guerra, nonche' i capi di famiglia numerosa;
    10) figli dei mutilati e degli invalidi di guerra ex combattenti;
    11) i figli dei mutilati e degli invalidi per fatto di guerra;
    12)  i  figli  dei  mutilati  e  degli  invalidi per servizio nel
settore pubblico e privato;
    13) i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e le
sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei caduti in guerra;
    14) i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e le
sorelle  ed  i  fratelli vedovi o non sposati dei caduti per fatto di
guerra;
    15) i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e le
sorelle  ed  i  fratelli vedovi o non sposati dei caduti per servizio
nel settore pubblico e privato;
    16)   coloro   che   abbiano   prestato  servizio  militare  come
combattenti;
    17)  coloro  che  abbiano  prestato lodevole servizio a qualunque
titolo,  per non meno di un anno, nell'amministrazione che ha indetto
il concorso;
    18)  i  coniugati  e  i  non coniugati con riguardo al numero dei
figli a carico;
    19) gli invalidi ed i mutilati civili;
    20)   militari  volontari  delle  Forze  armate  congedati  senza
demerito al termine della ferma o rafferma.
   A parita' di merito e di titoli la preferenza e' determinata:
    a) dal numero dei figli a carico, indipendentemente dal fatto che
il candidato sia coniugato o meno;
    b)  dall'aver  prestato  lodevole  servizio nelle amministrazioni
pubbliche;
    c) dalla minore eta'.