Art. 9.

    Approvazione della graduatoria e dichiarazione del vincitore


   La  graduatoria  di  merito  dei  candidati  sara' formata secondo
l'ordine  dei  punti della votazione complessiva riportata da ciascun
candidato,  con  l'osservanza  delle  riserve  di cui all'art. 1 e, a
parita' di punti, delle preferenze previste dall'art. 8.
   La  votazione  complessiva  e' determinata dalla somma della media
dei  voti  riportati  nelle prime due prove scritte e della votazione
riportata nella prova orale.
   Sara'  dichiarato  vincitore il candidato utilmente collocato alla
prima posizione nella graduatoria di merito.
   La  graduatoria  di  merito, contenente anche la dichiarazione del
vincitore, sara' approvata con decreto del Direttore amministrativo e
pubblicata all'Albo ufficiale dell'Universita' degli studi di Foggia.
Di  tale  pubblicazione  sara'  data  notizia  mediante  avviso nella
Gazzetta  Ufficiale della Repubblica - 4ª serie speciale «Concorsi ed
esami».
   Dalla  data di pubblicazione di tale avviso decorre il termine per
eventuali impugnative.
   La  graduatoria  di  merito  rimane  efficace  per  un  termine di
trentasei  mesi  dalla  data  della  sopra  citata  pubblicazione per
eventuali coperture di posti per i quali il concorso e' stato bandito
e  che  successivamente  ed  entro  tale  termine  dovessero rendersi
disponibili.