Art. 9. Approvazione della graduatoria e dichiarazione del vincitore La graduatoria di merito dei candidati sara' formata secondo l'ordine dei punti della votazione complessiva riportata da ciascun candidato, con l'osservanza delle riserve di cui all'art. 1 e, a parita' di punti, delle preferenze previste dall'art. 8. La votazione complessiva e' determinata dalla somma della media dei voti riportati nelle prime due prove scritte e della votazione riportata nella prova orale. Sara' dichiarato vincitore il candidato utilmente collocato alla prima posizione nella graduatoria di merito. La graduatoria di merito, contenente anche la dichiarazione del vincitore, sara' approvata con decreto del Direttore amministrativo e pubblicata all'Albo ufficiale dell'Universita' degli studi di Foggia. Di tale pubblicazione sara' data notizia mediante avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica - 4ª serie speciale «Concorsi ed esami». Dalla data di pubblicazione di tale avviso decorre il termine per eventuali impugnative. La graduatoria di merito rimane efficace per un termine di trentasei mesi dalla data della sopra citata pubblicazione per eventuali coperture di posti per i quali il concorso e' stato bandito e che successivamente ed entro tale termine dovessero rendersi disponibili.