Art. 2.
                  Requisiti generali di ammissione
   Per  l'ammissione  al  concorso  e'  necessario  il  possesso  dei
seguenti requisiti:
    1)  cittadinanza  italiana. Tale requisito non e' richiesto per i
soggetti  appartenenti  alla Unione europea, fatte salve le eccezioni
di  cui  al  decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei Ministri 7
febbraio 1994, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 15 febbraio 1994 -
serie generale - n. 61;
    2) eta' non inferiore agli anni 18;
    3)  titolo  di studio: possesso del diploma di laurea in economia
(vecchio   ordinamento)   e   le   corrispondenti  lauree  del  nuovo
ordinamento ed equipollenti;
    4) godimento dei diritti politici;
    5) idoneita' fisica all'impiego;
    6) aver ottemperato alle leggi sul reclutamento militare.
   Non possono essere ammessi alla selezione coloro che siano esclusi
dall'elettorato attivo politico e coloro che siano stati destituiti o
dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione.
   Non  possono  essere ammessi alla selezione coloro che siano stati
dichiarati  decaduti da altro impiego statale ai sensi dell'art. 127,
lettera  d) del testo unico 10 gennaio 1957, n. 3 per aver conseguito
l'impiego  mediante  la  riproduzione di documenti falsi o viziati da
invalidita' insanabile.
   Ai  sensi dell'art. 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri 7 febbraio 1994, n. 174 i cittadini degli Stati membri della
Comunita'  economica  europea  dovranno  inoltre possedere i seguenti
requisiti:
    godere  dei  diritti  politici  e  civili  anche  negli  stati di
appartenenza o provenienza;
    avere adeguata conoscenza della lingua italiana;
    essere  in  possesso,  fatta  eccezione  della  titolarita' della
cittadinanza  italiana,  di  tutti gli altri requisiti previsti per i
cittadini della Repubblica.
   I  requisiti  prescritti  devono  essere  posseduti  alla  data di
scadenza  del  termine  ultimo  per la presentazione della domanda di
ammissione.
   I candidati sono ammessi alla selezione con riserva.
   L'amministrazione  puo' disporre in qualsiasi momento, con decreto
motivato  del  rettore,  l'esclusione  dal  concorso  per difetto dei
requisiti prescritti.