Art. 2.

                       Requisiti di ammissione


   Possono  presentare domanda di ammissione alle scuole di dottorato
di ricerca, senza limitazioni di eta' e cittadinanza, coloro che sono
in  possesso  di  un  diploma  di laurea conseguito negli ordinamenti
previgenti  il  D.M. n. 509/1999 o laurea specialistica conseguita ai
sensi  del  D.M.  n. 509/1999 o laurea magistrale conseguita ai sensi
del  D.M.  n.  270/2004  o di un analogo titolo accademico conseguito
all'estero,  equiparabile  per durata e contenuto al titolo italiano,
preventivamente  riconosciuto dalle competenti autorita' accademiche,
anche  nell'ambito  di  accordi  interuniversitari  di cooperazione e
mobilita'.  In tal caso il candidato dovra' indicare nella domanda di
ammissione,  come  data  di  conseguimento  del  titolo,  la  data di
emanazione    del    provvedimento    relativo   all'equipollenza   e
l'universita'  italiana  che  lo ha predisposto. Nel caso, invece, in
cui  il  titolo  non  sia  gia'  stato dichiarato equipollente, sara'
compito  del  Collegio  dei  docenti  della  Scuola  di dottorato, al
momento della richiesta di iscrizione degli eventuali aventi diritto,
deliberare   sul  riconoscimento  del  titolo  accademico  conseguito
all'estero  ai soli fini dell'ammissione ai corsi. Possono presentare
domanda  di  ammissione  coloro  che  sono  in  possesso  del  titolo
accademico o che lo conseguiranno entro il 31 ottobre 2009.
   I candidati in possesso del prescritto titolo di studio non ancora
riconosciuto  equipollente  da  un  ateneo italiano ad uno dei titoli
accademici italiani previsti dai requisiti, dovranno presentare tutti
i  documenti  utili  al fine di consentire al Collegio dei docenti di
deliberare sul riconoscimento del titolo ai soli fini dell'ammissione
alla  Scuola  di  dottorato  prescelta. Tali documenti (fotocopia del
diploma  originale  del  titolo di studio conseguito e certificato di
laurea  con esami e votazioni) dovranno essere tradotti e legalizzati
dalle  competenti  Rappresentanze  diplomatiche italiane all'estero e
muniti  di  idonea  dichiarazione  di  valore  «in  loco», secondo la
normativa  vigente  in materia di ammissione degli studenti stranieri
ai corsi di studio delle universita' italiane.