Art. 7.

                           Borse di studio


   L'importo  annuale  della  borsa  di  studio  e' di euro 13.638,47
assoggettabile  al contributo previdenziale INPS a gestione separata.
Le  borse di studio verranno assegnate previa valutazione comparativa
del merito. La durata della borsa di studio e' pari all'intera durata
del  corso.  Qualora  il  dottorando  rinunci, nel corso dell'anno, a
proseguire  il  dottorato di ricerca, l'Amministrazione non chiedera'
la   restituzione  delle  rate  relative  ai  periodi  nei  quali  il
dottorando   ha  effettivamente  frequentato  i  corsi  e  svolto  le
attivita'  stabilite  dal Collegio dei Docenti. L'importo della borsa
di   studio   e'  aumentato  per  l'eventuale  periodo  di  soggiorno
all'estero  in  misura  pari  al  cinquanta  per  cento  dell'importo
stabilito.  La  borsa  di  studio  viene  corrisposta in rate mensili
posticipate.
   In  caso  di  revoca  o  rinuncia  alla borsa di studio di Ateneo,
quest'ultima non potra' essere per qualsivoglia ragione assegnata per
la parte residua ad un dottorando dello stesso ciclo non assegnatario
di borsa.
   La  borsa di dottorato non puo' essere cumulata con altre borse di
studio  a  qualsiasi titolo conferite, tranne che con quelle concesse
da   Istituzioni  nazionali  o  straniere  utili  ad  integrare,  con
soggiorni  all'estero,  l'attivita'  di  formazione  o di ricerca del
borsista.
   Ai  sensi dell'art. 6, legge 30 novembre 1989, n. 398 «chi ha gia'
usufruito  di  una  borsa  di  studio non puo' usufruirne una seconda
volta allo stesso titolo».