Art. 2. Requisiti utili per il conseguimento delle qualifiche professionali 1. Il possesso di uno dei seguenti titoli di studio consente al richiedente, ai sensi dell'art.182, comma 1, lettera a), del Codice, di ottenere il conseguimento della qualifica di restauratore di beni culturali: a) diploma rilasciato dall'Istituto Centrale per il Restauro (oggi Istituto Superiore per la Conservazione ed il Restauro) di Roma, o dall'Opificio delle Pietre Dure di Firenze (o dalla relativa sede distaccata: Scuola del Mosaico di Ravenna), conseguito dal richiedente alla data di scadenza del termine per la presentazione della domanda di partecipazione alla presente selezione pubblica, purche' il richiedente risulti iscritto ai relativi corsi prima della data del 31 gennaio 2006. 2. In alternativa a quanto indicato al precedente comma, ai sensi dell'art. 182, comma 1, lettera b), del Codice, consente di ottenere il conseguimento della qualifica di restauratore di beni culturali il possesso cumulativo dei seguenti titoli di studio e professionali: a) diploma di una scuola di restauro statale o regionale di durata non inferiore a due anni, ovvero titolo di studio estero che il Ministero valuti equivalente al predetto diploma, sotto il profilo della qualita' e quantita' dell'insegnamento, in entrambi i casi conseguito dal richiedente alla data del 16 dicembre 2001; b) svolgimento, alla data del 16 dicembre 2001, per un periodo di tempo almeno doppio rispetto a quello scolare mancante per raggiungere un quadriennio e comunque non inferiore a due anni, di attivita' di restauro di beni culturali, direttamente e in proprio, ovvero direttamente e in rapporto di lavoro dipendente o di collaborazione coordinata e continuativa con responsabilita' diretta nella gestione tecnica dell'intervento, con regolare esecuzione certificata dall'autorita' preposta alla tutela dei beni o dagli istituti di cui all'art. 9 del decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368. 3. In alternativa a quanto indicato ai precedenti commi, ai sensi dell'art. 182, comma 1, lettera c), del Codice, consente di ottenere il conseguimento della qualifica di restauratore di beni culturali il possesso dei seguenti titoli professionali: a) svolgimento, alla data del 16 dicembre 2001, per un periodo di tempo di almeno otto anni, di attivita' di restauro di beni culturali, direttamente e in proprio, ovvero direttamente e in rapporto di lavoro dipendente o di collaborazione coordinata e continuativa con responsabilita' diretta nella gestione tecnica dell'intervento, con regolare esecuzione certificata dall'autorita' preposta alla tutela dei beni o dagli istituti di cui all'art. 9 del decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368. 4. Ai sensi dell'art.182, comma 1-bis, lettere a), b), c), d) e d-bis), del Codice, consente l'accesso alla prova di idoneita' per il conseguimento della qualifica di restauratore dei beni culturali il possesso di almeno uno dei seguenti titoli di studio o professionali: a) diploma in restauro rilasciato da un'Accademia di Belle Arti, con corso di studi di durata almeno triennale, ovvero titolo di studio estero che il Ministero valuti equivalente al predetto diploma, sotto il profilo della qualita' e quantita' dell'insegnamento, in entrambi i casi purche' l'iscrizione al relativo corso sia anteriore alla data del 31 gennaio 2006; b) diploma rilasciato da una scuola di restauro statale o regionale di durata almeno biennale, ovvero titolo di studio estero che il Ministero valuti equivalente al predetto diploma, sotto il profilo della qualita' e quantita' dell'insegnamento, in entrambi i casi purche' l'iscrizione ai relativi corsi sia anteriore alla data del 31 gennaio 2006; c) diploma di laurea specialistica in conservazione e restauro del patrimonio storico-artistico, ovvero titolo universitario estero che il Ministero valuti ad esso equivalente, sotto il profilo della qualita' e quantita' dell'insegnamento, in entrambi i casi purche' l'iscrizione ai relativi corsi sia anteriore alla data del 31 gennaio 2006; d) svolgimento, alla data del 16 dicembre 2001, per un periodo almeno pari a quattro anni, di attivita' di restauro di beni culturali, direttamente e in proprio, ovvero direttamente e in rapporto di lavoro dipendente o di collaborazione coordinata e continuativa con responsabilita' diretta nella gestione tecnica dell'intervento, con regolare esecuzione certificata dall'autorita' preposta alla tutela dei beni o dagli istituti di cui all'art. 9 del decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368; e) possesso dei requisiti utili all'acquisizione della qualifica di collaboratore restauratore di beni culturali ai sensi del comma 1-quinquies, lettere a), b) e c), del Codice - indicati al successivo comma 6 del presente articolo - unitamente allo svolgimento, alla data del 30 giugno 2007, per un periodo pari almeno a tre anni, di attivita' di restauro di beni culturali, direttamente e in proprio, ovvero direttamente e in rapporto di lavoro dipendente o di collaborazione coordinata e continuativa con responsabilita' diretta nella gestione tecnica dell'intervento, con regolare esecuzione certificata dall'autorita' preposta alla tutela dei beni o dagli istituti di cui all'art. 9 del decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368. 5. Sono considerati utili, ai fini del possesso del requisito indicato ai commi 2, lettera a), e 4, lettera b), del presente articolo, i corsi biennali che abbiano una durata non inferiore alle 1.200 ore complessive di insegnamento effettivo, tutte riferibili a materie la cui conoscenza sia utile alla formazione del restauratore e che comprendano un'adeguata componente di attivita' pratica di restauro su beni culturali. 6. Ai sensi dell'art.182, comma 1-quinquies, lettere a), b) e c), del Codice, nonche' del decreto ministeriale n. 53 del 2009, consente il conseguimento della qualifica di collaboratore restauratore di beni culturali, il possesso di almeno uno dei seguenti titoli di studio o professionali: a) diploma in restauro rilasciato da un'Accademia di Belle Arti con insegnamento almeno triennale; b) diploma rilasciato da una scuola di restauro statale o regionale con insegnamento almeno triennale, ovvero diploma estero che il Ministero valuti equivalente al predetto diploma, sotto il profilo della qualita' e quantita' dell'insegnamento; c) diploma di laurea universitaria triennale in tecnologie per la conservazione e il restauro dei beni culturali, ovvero diploma di universita' estera che il Ministero valuti equivalente al predetto diploma di laurea, sotto il profilo della qualita' e quantita' dell'insegnamento; d) svolgimento, alla data del 1° maggio 2004, di lavori di restauro di beni culturali, anche in proprio, per non meno di quattro anni. L'attivita' svolta e' dimostrata mediante dichiarazione del datore di lavoro, ovvero autocertificazione dell'interessato ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, accompagnata dal visto di buon esito degli interventi rilasciato dall'amministrazione pubblica competente. 7. Consegue altresi' la qualifica di collaboratore restauratore di beni culturali, ai sensi dell'art.182, comma 1-quinquies, lettera d), del Codice, il candidato che, essendo ammesso in via definitiva a sostenere la prova di idoneita' di cui all'art. 182, comma 1-bis, del Codice, ed essendo risultato non idoneo ad acquisire la qualifica di restauratore di beni culturali, venga nella stessa sede giudicato idoneo ad acquisire la qualifica di collaboratore restauratore di beni culturali, in quanto, secondo le disposizioni del decreto ministeriale n. 53 del 2009, abbia ottenuto il punteggio di almeno 50/100 nella terza prova (prova teorico-pratica). 8. Il richiedente e' tenuto a dichiarare il possesso dei requisiti indicati ai commi precedenti, a fornire le relative informazioni e ad allegare la relativa documentazione, secondo le indicazioni contenute nel modulo di domanda pubblicato e reso disponibile sul sito Internet www.restauratori.beniculturali.it 9. Gli uffici del Ministero valuteranno la sussistenza dei requisiti previsti ai commi precedenti, sulla base dei criteri indicati nella Circolare del Segretariato Generale n. 35 del 12/08/2009, recante la «Disciplina transitoria degli operatori del restauro (art. 182 commi 1, 1-bis, 1-ter, 1-quater, 1-quinquies del Codice dei beni culturali e del paesaggio) - Linee Guida applicative» e nel relativo «Addendum» di cui alla Circolare n. 36 del 21 settembre 2009, pubblicati sul sito istituzionale Internet del Ministero www.beniculturali.it e sul sito www.restauratori.beniculturali.it 10. In particolare, riguardo al requisito consistente nello svolgimento dell'attivita' di restauro qualificata, ai sensi di quanto previsto dall'art. 182, comma 1-ter, del Codice, l'attestazione della rispondenza agli atti di quanto dichiarato e documentato dal richiedente e' effettuata dall'organo competente alla tutela del bene oggetto dell'attivita' di restauro, secondo quanto previsto dall'art. 3, comma 6, del presente bando.