Art. 2.

 Requisiti utili per il conseguimento delle qualifiche professionali


   1.  Il  possesso  di uno dei seguenti titoli di studio consente al
richiedente,  ai sensi dell'art.182, comma 1, lettera a), del Codice,
di  ottenere il conseguimento della qualifica di restauratore di beni
culturali:
    a)  diploma  rilasciato  dall'Istituto  Centrale  per il Restauro
(oggi  Istituto  Superiore  per  la  Conservazione ed il Restauro) di
Roma,  o dall'Opificio delle Pietre Dure di Firenze (o dalla relativa
sede  distaccata:  Scuola  del  Mosaico  di  Ravenna), conseguito dal
richiedente  alla  data  di scadenza del termine per la presentazione
della  domanda  di  partecipazione  alla presente selezione pubblica,
purche' il richiedente risulti iscritto ai relativi corsi prima della
data del 31 gennaio 2006.
   2.  In alternativa a quanto indicato al precedente comma, ai sensi
dell'art.  182, comma 1, lettera b), del Codice, consente di ottenere
il conseguimento della qualifica di restauratore di beni culturali il
possesso cumulativo dei seguenti titoli di studio e professionali:
    a)  diploma  di  una  scuola  di  restauro statale o regionale di
durata  non  inferiore a due anni, ovvero titolo di studio estero che
il Ministero valuti equivalente al predetto diploma, sotto il profilo
della  qualita'  e  quantita'  dell'insegnamento,  in entrambi i casi
conseguito dal richiedente alla data del 16 dicembre 2001;
    b) svolgimento, alla data del 16 dicembre 2001, per un periodo di
tempo   almeno   doppio   rispetto  a  quello  scolare  mancante  per
raggiungere  un  quadriennio  e comunque non inferiore a due anni, di
attivita'  di  restauro di beni culturali, direttamente e in proprio,
ovvero   direttamente  e  in  rapporto  di  lavoro  dipendente  o  di
collaborazione  coordinata e continuativa con responsabilita' diretta
nella  gestione  tecnica  dell'intervento,  con  regolare  esecuzione
certificata  dall'autorita'  preposta  alla  tutela  dei beni o dagli
istituti  di  cui all'art. 9 del decreto legislativo 20 ottobre 1998,
n. 368.
   3.  In alternativa a quanto indicato ai precedenti commi, ai sensi
dell'art.  182, comma 1, lettera c), del Codice, consente di ottenere
il conseguimento della qualifica di restauratore di beni culturali il
possesso dei seguenti titoli professionali:
    a) svolgimento, alla data del 16 dicembre 2001, per un periodo di
tempo  di  almeno  otto  anni,  di  attivita'  di  restauro  di  beni
culturali,  direttamente  e  in  proprio,  ovvero  direttamente  e in
rapporto  di  lavoro  dipendente  o  di  collaborazione  coordinata e
continuativa  con  responsabilita'  diretta  nella  gestione  tecnica
dell'intervento,  con  regolare esecuzione certificata dall'autorita'
preposta  alla tutela dei beni o dagli istituti di cui all'art. 9 del
decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368.
   4.  Ai  sensi  dell'art.182, comma 1-bis, lettere a), b), c), d) e
d-bis), del Codice, consente l'accesso alla prova di idoneita' per il
conseguimento  della  qualifica di restauratore dei beni culturali il
possesso di almeno uno dei seguenti titoli di studio o professionali:
    a)  diploma in restauro rilasciato da un'Accademia di Belle Arti,
con  corso  di  studi  di  durata  almeno triennale, ovvero titolo di
studio  estero  che  il  Ministero  valuti  equivalente  al  predetto
diploma,    sotto    il    profilo   della   qualita'   e   quantita'
dell'insegnamento,   in  entrambi  i  casi  purche'  l'iscrizione  al
relativo corso sia anteriore alla data del 31 gennaio 2006;
    b)  diploma  rilasciato  da  una  scuola  di  restauro  statale o
regionale  di  durata almeno biennale, ovvero titolo di studio estero
che  il  Ministero  valuti  equivalente al predetto diploma, sotto il
profilo  della  qualita' e quantita' dell'insegnamento, in entrambi i
casi  purche'  l'iscrizione ai relativi corsi sia anteriore alla data
del 31 gennaio 2006;
    c)  diploma  di  laurea specialistica in conservazione e restauro
del  patrimonio storico-artistico, ovvero titolo universitario estero
che  il  Ministero valuti ad esso equivalente, sotto il profilo della
qualita'  e  quantita'  dell'insegnamento, in entrambi i casi purche'
l'iscrizione ai relativi corsi sia anteriore alla data del 31 gennaio
2006;
    d)  svolgimento,  alla  data del 16 dicembre 2001, per un periodo
almeno  pari  a  quattro  anni,  di  attivita'  di  restauro  di beni
culturali,  direttamente  e  in  proprio,  ovvero  direttamente  e in
rapporto  di  lavoro  dipendente  o  di  collaborazione  coordinata e
continuativa  con  responsabilita'  diretta  nella  gestione  tecnica
dell'intervento,  con  regolare esecuzione certificata dall'autorita'
preposta  alla tutela dei beni o dagli istituti di cui all'art. 9 del
decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368;
    e)  possesso dei requisiti utili all'acquisizione della qualifica
di  collaboratore  restauratore  di beni culturali ai sensi del comma
1-quinquies, lettere a), b) e c), del Codice - indicati al successivo
comma  6  del  presente  articolo - unitamente allo svolgimento, alla
data  del  30  giugno 2007, per un periodo pari almeno a tre anni, di
attivita'  di  restauro di beni culturali, direttamente e in proprio,
ovvero   direttamente  e  in  rapporto  di  lavoro  dipendente  o  di
collaborazione  coordinata e continuativa con responsabilita' diretta
nella  gestione  tecnica  dell'intervento,  con  regolare  esecuzione
certificata  dall'autorita'  preposta  alla  tutela  dei beni o dagli
istituti  di  cui all'art. 9 del decreto legislativo 20 ottobre 1998,
n. 368.
   5.  Sono  considerati  utili,  ai  fini del possesso del requisito
indicato  ai  commi  2,  lettera  a),  e  4, lettera b), del presente
articolo,  i corsi biennali che abbiano una durata non inferiore alle
1.200  ore  complessive di insegnamento effettivo, tutte riferibili a
materie  la cui conoscenza sia utile alla formazione del restauratore
e  che  comprendano  un'adeguata  componente  di attivita' pratica di
restauro su beni culturali.
   6.  Ai sensi dell'art.182, comma 1-quinquies, lettere a), b) e c),
del Codice, nonche' del decreto ministeriale n. 53 del 2009, consente
il  conseguimento  della  qualifica  di collaboratore restauratore di
beni  culturali,  il  possesso  di  almeno uno dei seguenti titoli di
studio o professionali:
    a)  diploma  in restauro rilasciato da un'Accademia di Belle Arti
con insegnamento almeno triennale;
    b)  diploma  rilasciato  da  una  scuola  di  restauro  statale o
regionale  con  insegnamento  almeno triennale, ovvero diploma estero
che  il  Ministero  valuti  equivalente al predetto diploma, sotto il
profilo della qualita' e quantita' dell'insegnamento;
    c) diploma di laurea universitaria triennale in tecnologie per la
conservazione  e  il  restauro  dei beni culturali, ovvero diploma di
universita'  estera  che  il Ministero valuti equivalente al predetto
diploma  di  laurea,  sotto  il  profilo  della  qualita' e quantita'
dell'insegnamento;
    d)  svolgimento,  alla  data  del  1°  maggio  2004, di lavori di
restauro di beni culturali, anche in proprio, per non meno di quattro
anni.  L'attivita'  svolta  e'  dimostrata mediante dichiarazione del
datore di lavoro, ovvero autocertificazione dell'interessato ai sensi
del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445,
accompagnata  dal  visto  di  buon  esito degli interventi rilasciato
dall'amministrazione pubblica competente.
   7. Consegue altresi' la qualifica di collaboratore restauratore di
beni culturali, ai sensi dell'art.182, comma 1-quinquies, lettera d),
del  Codice,  il  candidato  che, essendo ammesso in via definitiva a
sostenere la prova di idoneita' di cui all'art. 182, comma 1-bis, del
Codice,  ed essendo risultato non idoneo ad acquisire la qualifica di
restauratore  di  beni  culturali,  venga nella stessa sede giudicato
idoneo  ad  acquisire  la  qualifica di collaboratore restauratore di
beni  culturali,  in  quanto,  secondo  le  disposizioni  del decreto
ministeriale  n.  53  del 2009, abbia ottenuto il punteggio di almeno
50/100 nella terza prova (prova teorico-pratica).
   8. Il richiedente e' tenuto a dichiarare il possesso dei requisiti
indicati ai commi precedenti, a fornire le relative informazioni e ad
allegare la relativa documentazione, secondo le indicazioni contenute
nel modulo di domanda pubblicato e reso disponibile sul sito Internet
www.restauratori.beniculturali.it
   9.  Gli  uffici  del  Ministero  valuteranno  la  sussistenza  dei
requisiti  previsti  ai  commi  precedenti,  sulla  base  dei criteri
indicati   nella  Circolare  del  Segretariato  Generale  n.  35  del
12/08/2009,  recante  la  «Disciplina transitoria degli operatori del
restauro  (art.  182 commi 1, 1-bis, 1-ter, 1-quater, 1-quinquies del
Codice dei beni culturali e del paesaggio) - Linee Guida applicative»
e  nel  relativo  «Addendum»  di  cui  alla  Circolare  n.  36 del 21
settembre  2009,  pubblicati  sul  sito  istituzionale  Internet  del
Ministero        www.beniculturali.it        e        sul        sito
www.restauratori.beniculturali.it
   10.  In  particolare,  riguardo  al  requisito  consistente  nello
svolgimento  dell'attivita'  di  restauro  qualificata,  ai  sensi di
quanto   previsto   dall'art.   182,   comma   1-ter,   del   Codice,
l'attestazione  della  rispondenza  agli  atti di quanto dichiarato e
documentato dal richiedente e' effettuata dall'organo competente alla
tutela  del  bene  oggetto dell'attivita' di restauro, secondo quanto
previsto dall'art. 3, comma 6, del presente bando.