Art. 3. Presentazione delle domande per il conseguimento delle qualifiche professionali 1. La domanda va presentata entro il 31 dicembre 2009, esclusivamente in via telematica. 2. Per presentare la domanda il richiedente dovra' accedere al sito http://www.restauratori.beniculturali.it/ e inserire alcune informazioni identificative tra le quali la sua casella di posta elettronica personale. Ricevera' quindi sulla sua casella un messaggio contenente l'indirizzo di una pagina web. Accedendo a quest'ultima potra' confermare la sua registrazione e ricevere infine le credenziali personali per l'accesso al sito, che gli consentiranno di compilare e trasmettere il modulo di domanda. 3. Il richiedente dovra' compilare la Sezione A) e almeno una delle sezioni B), C) e D), del modulo di domanda, sottoelencate (al termine occorre compilare la sezione E) - Invio - per effettuare la trasmissione telematica): Sezioni del modulo A) Dati di individuazione del richiedente e dichiarazione di autenticita'; B) Requisiti per il conseguimento diretto della qualifica di restauratore di beni culturali (art. 182, comma 1, del Codice); C) Requisiti per l'accesso alla prova di idoneita' (art. 182, comma 1-bis del Codice); D) Requisiti per il conseguimento della qualifica di collaboratore restauratore di beni culturali (art. 182, comma 1-quinquies, del Codice e decreto ministeriale 53 del 2009); E) Invio. 4. Con l'eccezione dei dati forniti al momento della registrazione, il richiedente potra' modificare ogni informazione del modulo di domanda fino alla data di scadenza di presentazione fissata nel presente bando. Il modulo si intende trasmesso solo con la compilazione della sezione Invio: in seguito a questa operazione non sara' piu' possibile alcuna modifica o integrazione, salva la possibilita' di allegare successivamente le attestazioni di competenza di organi diversi da quelli del Ministero ai sensi del comma 6 del presente articolo. 5. Il modulo di domanda contiene campi di cui e' obbligatoria la compilazione, pena l'inammissibilita' della domanda e/o la stessa impossibilita' di effettuarne materialmente la trasmissione. Nonostante molti tra i dati e documenti richiesti siano facoltativi, e' interesse del richiedente fornire ogni informazione disponibile, sia per consentire uno svolgimento piu' rapido della procedura, sia perche' in alcuni casi la mancata indicazione, in assenza di altra documentazione disponibile da parte del Ministero, potrebbe rendere impossibile la valutazione del possesso del requisito con conseguente inammissibilita' della domanda e/o diniego di conseguimento della qualifica. 6. Le attestazioni in ordine all'attivita' di restauro svolta dal richiedente, di competenza di organi regionali o di enti subdelegati dalla regione o di soggetti di Stati esteri, dovranno essere acquisite dal richiedente e allegate al modulo di domanda, corredate dalla traduzione in lingua italiana (in formato.pdf) entro la data del 31 marzo 2010. Le attestazioni di competenza di organi statali saranno prodotte entro la stessa data dagli organi del Ministero competenti e allegate d'ufficio al modulo. Per le attivita' di restauro effettuate su beni ubicati in Abruzzo, o comunque rientranti nelle competenze degli uffici della Regione, che dovranno essere comunque indicate dai richiedenti nel modulo di domanda da trasmettere entro il termine comune suindicato, le attestazioni potranno essere effettuate dalle amministrazioni pubbliche e trasmesse dai richiedenti entro un termine piu' ampio, che verra' stabilito successivamente. Qualora non risultasse possibile definire le attestazioni in tempo utile rispetto allo svolgimento della prova di idoneita', i richiedenti verranno ammessi con riserva alle diverse fasi della prova (salva ogni necessaria verifica successiva). 7. Dal sito www.restauratori.beniculturali.it sara' possibile scaricare i modelli per la compilazione delle attestazioni da parte degli organi regionali, di enti subdelegati dalla regione o di soggetti di Stati esteri, in ordine alle attivita' di restauro dichiarate dal richiedente. Fermo restando la liberta' delle regioni e dei soggetti esteri nell'organizzazione del procedimento di rilascio delle attestazioni di rispettiva competenza, il Ministero non riterra' valide, e pertanto non considerera' ai fini del conseguimento delle qualifiche professionali, attestazioni che non contengano tutte le informazioni e dichiarazioni richieste nei predetti modelli. 8. Ultimato l'esame del modulo di domanda corredato delle attestazioni, il Ministero, qualora ritenga che la domanda, pur risultando ammissibile, non possa essere accolta, in tutto o in parte, a causa dell'insufficienza dei requisiti documentati, ne dara' comunicazione al richiedente per consentirgli la presentazione di eventuali osservazioni e chiarimenti, prima dell'adozione del provvedimento definitivo, fermo restando il controllo di cui al comma 11 del presente articolo. 9. E' a disposizione dei richiedenti la casella di posta elettronica restauratori@beniculturali.it, per eventuali chiarimenti e/o supporto alla compilazione e trasmissione del modulo. 10. Non e' ammessa qualsiasi diversa forma di presentazione delle domande. 11. L'Amministrazione si riserva di effettuare in qualsiasi fase della procedura la verifica della rispondenza al vero di quanto dichiarato dai richiedenti, mediante richiesta di presentazione della documentazione originale, salvo quanto disposto dall'articolo 4, comma 4, del presente bando.