Art. 3.

Presentazione  delle  domande  per  il conseguimento delle qualifiche
                            professionali


   1.   La   domanda   va  presentata  entro  il  31  dicembre  2009,
esclusivamente in via telematica.
   2.  Per  presentare  la  domanda il richiedente dovra' accedere al
sito   http://www.restauratori.beniculturali.it/  e  inserire  alcune
informazioni  identificative  tra  le  quali  la sua casella di posta
elettronica   personale.   Ricevera'  quindi  sulla  sua  casella  un
messaggio  contenente  l'indirizzo  di  una  pagina  web. Accedendo a
quest'ultima potra' confermare la sua registrazione e ricevere infine
le credenziali personali per l'accesso al sito, che gli consentiranno
di compilare e trasmettere il modulo di domanda.
   3.  Il  richiedente  dovra'  compilare  la Sezione A) e almeno una
delle  sezioni  B), C) e D), del modulo di domanda, sottoelencate (al
termine  occorre  compilare la sezione E) - Invio - per effettuare la
trasmissione telematica):
                         Sezioni del modulo

   A)  Dati  di  individuazione  del  richiedente  e dichiarazione di
autenticita';
   B)  Requisiti  per  il  conseguimento  diretto  della qualifica di
restauratore di beni culturali (art. 182, comma 1, del Codice);
   C)  Requisiti  per  l'accesso  alla  prova di idoneita' (art. 182,
comma 1-bis del Codice);
   D) Requisiti per il conseguimento della qualifica di collaboratore
restauratore  di  beni  culturali  (art.  182, comma 1-quinquies, del
Codice e decreto ministeriale 53 del 2009);
   E) Invio.
   4.   Con   l'eccezione   dei   dati   forniti   al  momento  della
registrazione, il richiedente potra' modificare ogni informazione del
modulo di domanda fino alla data di scadenza di presentazione fissata
nel  presente  bando.  Il  modulo  si  intende  trasmesso solo con la
compilazione  della sezione Invio: in seguito a questa operazione non
sara'  piu'  possibile  alcuna  modifica  o  integrazione,  salva  la
possibilita'   di   allegare   successivamente   le  attestazioni  di
competenza  di  organi  diversi  da quelli del Ministero ai sensi del
comma 6 del presente articolo.
   5.  Il  modulo di domanda contiene campi di cui e' obbligatoria la
compilazione,  pena  l'inammissibilita'  della  domanda e/o la stessa
impossibilita'   di   effettuarne   materialmente   la  trasmissione.
Nonostante  molti tra i dati e documenti richiesti siano facoltativi,
e'  interesse  del richiedente fornire ogni informazione disponibile,
sia  per  consentire uno svolgimento piu' rapido della procedura, sia
perche'  in  alcuni  casi la mancata indicazione, in assenza di altra
documentazione  disponibile  da parte del Ministero, potrebbe rendere
impossibile la valutazione del possesso del requisito con conseguente
inammissibilita'  della  domanda  e/o  diniego di conseguimento della
qualifica.
   6.  Le attestazioni in ordine all'attivita' di restauro svolta dal
richiedente,  di competenza di organi regionali o di enti subdelegati
dalla  regione  o  di  soggetti  di  Stati  esteri,  dovranno  essere
acquisite  dal richiedente e allegate al modulo di domanda, corredate
dalla  traduzione  in  lingua italiana (in formato.pdf) entro la data
del  31  marzo  2010. Le attestazioni di competenza di organi statali
saranno  prodotte  entro  la  stessa  data dagli organi del Ministero
competenti  e  allegate  d'ufficio  al  modulo.  Per  le attivita' di
restauro effettuate su beni ubicati in Abruzzo, o comunque rientranti
nelle  competenze  degli  uffici  della  Regione, che dovranno essere
comunque   indicate   dai   richiedenti  nel  modulo  di  domanda  da
trasmettere  entro  il  termine  comune  suindicato,  le attestazioni
potranno   essere   effettuate   dalle  amministrazioni  pubbliche  e
trasmesse  dai  richiedenti  entro  un termine piu' ampio, che verra'
stabilito  successivamente. Qualora non risultasse possibile definire
le  attestazioni in tempo utile rispetto allo svolgimento della prova
di idoneita', i richiedenti verranno ammessi con riserva alle diverse
fasi della prova (salva ogni necessaria verifica successiva).
   7.  Dal  sito  www.restauratori.beniculturali.it  sara'  possibile
scaricare  i  modelli per la compilazione delle attestazioni da parte
degli  organi  regionali,  di  enti  subdelegati  dalla  regione o di
soggetti  di  Stati  esteri,  in  ordine  alle  attivita' di restauro
dichiarate  dal richiedente. Fermo restando la liberta' delle regioni
e   dei  soggetti  esteri  nell'organizzazione  del  procedimento  di
rilascio  delle  attestazioni  di rispettiva competenza, il Ministero
non  riterra'  valide,  e  pertanto  non  considerera'  ai  fini  del
conseguimento  delle  qualifiche  professionali, attestazioni che non
contengano  tutte  le  informazioni  e  dichiarazioni  richieste  nei
predetti modelli.
   8.   Ultimato  l'esame  del  modulo  di  domanda  corredato  delle
attestazioni,  il  Ministero,  qualora  ritenga  che  la domanda, pur
risultando  ammissibile,  non  possa  essere  accolta,  in tutto o in
parte, a causa dell'insufficienza dei requisiti documentati, ne dara'
comunicazione  al  richiedente  per  consentirgli la presentazione di
eventuali   osservazioni   e  chiarimenti,  prima  dell'adozione  del
provvedimento definitivo, fermo restando il controllo di cui al comma
11 del presente articolo.
   9.   E'  a  disposizione  dei  richiedenti  la  casella  di  posta
elettronica  restauratori@beniculturali.it, per eventuali chiarimenti
e/o supporto alla compilazione e trasmissione del modulo.
   10.  Non e' ammessa qualsiasi diversa forma di presentazione delle
domande.
   11.  L'Amministrazione  si riserva di effettuare in qualsiasi fase
della  procedura  la  verifica  della  rispondenza  al vero di quanto
dichiarato dai richiedenti, mediante richiesta di presentazione della
documentazione  originale,  salvo  quanto  disposto  dall'articolo 4,
comma 4, del presente bando.