Art. 6.

                         Disposizioni finali


   1.   I   dati   personali  forniti  dai  candidati  sono  trattati
dall'Amministrazione  nel  rispetto  delle  disposizioni  vigenti  in
materia di riservatezza.
   2.  Il  conferimento  dei  dati  personali e' obbligatorio ai fini
della valutazione dei requisiti richiesti, pena l'esclusione.
   3.   I   dati  personali  forniti  dai  candidati  possono  essere
comunicati   dall'Amministrazione   unicamente  alle  Amministrazioni
Pubbliche    direttamente    interessate    al    reperimento   della
documentazione richiesta.
   4.  Dal  giorno  della  pubblicazione  del  presente  bando  nella
Gazzetta  Ufficiale della Repubblica Italiana decorrono i termini per
l'impugnazione delle previsioni direttamente lesive, mediante ricorso
al  Tribunale  Amministrativo  Regionale  del  Lazio,  entro sessanta
giorni,  o  mediante ricorso straordinario al Capo dello Stato, entro
centoventi giorni.
                                     Il segretario generale: Proietti