Art. 6. Disposizioni finali 1. I dati personali forniti dai candidati sono trattati dall'Amministrazione nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia di riservatezza. 2. Il conferimento dei dati personali e' obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti richiesti, pena l'esclusione. 3. I dati personali forniti dai candidati possono essere comunicati dall'Amministrazione unicamente alle Amministrazioni Pubbliche direttamente interessate al reperimento della documentazione richiesta. 4. Dal giorno della pubblicazione del presente bando nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana decorrono i termini per l'impugnazione delle previsioni direttamente lesive, mediante ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, entro sessanta giorni, o mediante ricorso straordinario al Capo dello Stato, entro centoventi giorni. Il segretario generale: Proietti