Art. 12 
                           Borse di studio 
    1. Le borse di studio vengono assegnate secondo l'ordine definito
nelle rispettive graduatorie di merito  formulate  dalle  commissioni
esaminatrici. 
    2. Il numero delle borse di studio potra' subire  un  incremento,
qualora, prima dell'immatricolazione  vengano  attivati  nuovi  posti
aggiuntivi finanziati da enti  esterni.  Analogamente  il  numero  di
posti a esonero e il numero di posti a contributo  potra'  subire  un
incremento su indicazione del Coordinatore del corso di dottorato. 
    3. L'eventuale incremento delle borse di studio  e  dei  posti  a
esonero e  a  contributo  verra'  riportato  sui  bandi  di  concorso
pubblicati in rete o distribuiti presso la Segreteria della Scuola di
Dottorato. 
    4. In presenza di una o piu' borse di studio con tema di  ricerca
vincolato,  o  finanziata  da  enti  esterni  la  attribuzione  delle
predette borse di studio e di quelle dell'ateneo ai  vincitori  viene
definita dalla commissione esaminatrice (per esempio: la  commissione
puo' assegnare, in presenza di due  borse  complessive,  di  cui  una
dell'ateneo e una di un ente esterno, al  primo  in  graduatoria  una
borsa finanziata da ente esterno e al secondo una borsa dell'ateneo).
All'assegnazione delle  borse  predette  puo'  procedersi  anche  con
procedura  separata  dalla  procedura  ordinaria  di  ammissione   al
dottorato. 
    5. La borsa di studio viene erogata esclusivamente a  coloro  che
non possiedono un reddito annuo superiore  all'importo  di  €  13.000
lordi. La perdita del diritto alla borsa di studio decorre dal giorno
del superamento del limite di reddito. L'importo annuale della  borsa
di studio e' di € 13.638,47, comprensivo del contributo previdenziale
I.N.P.S. a gestione separata salvo modificazioni disposte  dal  MIUR.
L'utilizzazione degli importi resisi disponibili a seguito di perdita
del diritto al godimento della borsa od  a  seguito  di  rinunzia  al
dottorato od espulsione dallo stesso e' deliberata dal  collegio  dei
docenti. 
    6. L'importo della borsa di studio  e'  aumentato  per  eventuali
periodi di soggiorno all'estero nella misura del 50% per  un  periodo
massimo pari alla meta'  della  durata  del  corso  di  dottorato  di
ricerca. Il pagamento della borsa viene effettuato  in  rate  mensili
posticipate. Chi abbia avuto una borsa di  studio  per  un  corso  di
dottorato, non puo' chiedere di fruirne una seconda volta.