Art. 14 
                  Obblighi e diritti dei dottorandi 
    1. I  dottorandi  hanno  l'obbligo  di  frequentare  i  corsi  di
dottorato e di compiere attivita' di studio e di ricerca  nell'ambito
delle  strutture  indicate  dal  collegio   dei   docenti   e/o   dal
coordinatore. Il coordinatore puo' disporre l'esclusione  dal  corso,
con l'eventuale decadenza dalla borsa di studio  dei  dottorandi  che
sospendano l'attivita' di ricerca, di studio  o  la  frequenza  delle
lezioni e/o dei seminari per un periodo superiore a trenta giorni. 
    2. Il collegio dei docenti puo', inoltre, escludere dal  corso  i
dottorandi, previa verifica dei risultati conseguiti. 
    3. I dottorandi possono sospendere il dottorato di  ricerca,  per
un periodo non superiore a un anno per maternita', servizio militare,
frequenza  di  scuole  di  specializzazione  e  grave  e  documentata
malattia. 
    4. I vincitori dei concorsi di dottorato hanno  l'obbligo,  entro
quindici  giorni  dalla  compilazione  on  line  della   domanda   di
iscrizione di concordare con il coordinatore l'attivita' di studio  e
di ricerca e l'inizio dell'attivita' pena l'esclusione dal corso. 
    5. Ai sensi dell'art. 2 della legge 13 agosto 1984, n. 476,  come
modificato dall'art. 52, comma 57, della legge 28 dicembre  2001,  n.
448, il pubblico dipendente ammesso a Corsi di Dottorato  di  Ricerca
e' collocato a domanda in congedo straordinario per motivi di  studio
senza assegni per il periodo di durata del Corso ed usufruisce  della
borsa di studio ove ricorrano le condizioni richieste. Il periodo  di
congedo  straordinario  e'  utile  ai  fini  della  progressione   di
carriera, del trattamento di quiescenza e di previdenza. In  caso  di
ammissione a Corsi di Dottorato di Ricerca senza borsa di  studio,  o
di rinunzia  a  questa,  l'interessato  in  aspettativa  conserva  il
trattamento economico, previdenziale e di quiescenza in godimento  da
parte dell'amministrazione pubblica presso la quale e' instaurato  il
rapporto di lavoro. Qualora, dopo il conseguimento del  dottorato  di
ricerca il rapporto di lavoro con  l'amministrazione  pubblica  cessi
per volonta' del dipendente nei due  anni  successivi  e'  dovuta  la
ripetizione degli importi corrisposti. 
    6. Ai sensi dell'art. 4 u.c. della legge 3 luglio 1998, n. 210, i
dottorandi  possono  esercitare  una  limitata  attivita'   didattica
sussidiaria o integrativa, che non deve in  ogni  caso  compromettere
l'attivita' di formazione alla ricerca. La  collaborazione  didattica
e' facoltativa, senza oneri per l'Ateneo e non da' luogo a diritti in
ordine all'accesso ai ruoli dell'Universita'. I vincitori di concorso
che svolgano la loro attivita' presso cliniche universitarie potranno
essere impiegati, a domanda,  nell'attivita'  assistenziale.  In  tal
caso sara' richiesto l'obbligo di una copertura assicurativa contro i
rischi professionali.