Art. 4 
                         Cittadini stranieri 
    1.  I  cittadini  stranieri  che  vogliono  essere   ammessi   in
soprannumero ai corsi di dottorato  potranno  essere  valutati  sulla
base dei titoli trasmessi in forma elettronica e di  un  colloquio  o
altra prova anche a distanza decisa dalla Commissione esaminatrice. 
    2. I  cittadini  stranieri  dovranno  presentare  la  domanda  di
ammissione con la stessa procedura on-line  dei  cittadini  italiani,
entro la scadenza indicata nelle schede dei corsi di dottorato. 
    3. Tutti  i  cittadini  stranieri  dovranno  compilare  entro  la
scadenza del concorso  il  modello  on  line  con  la  traduzione  in
italiano o inglese della laurea, della  valutazione  finale  e  degli
esami sostenuti con la relativa valutazione disponibile  al  seguente
indirizzo  web:  http://dottorati.uniroma2.it   (sezione   Bandi   di
concorso - Istruzioni XXV ciclo)  e  spedirlo  elettronicamente  alla
Segreteria  della  Scuola  di  dottorato  entro  il  termine  per  la
presentazione   delle   domande   al   seguente   indirizzo    email:
postgrad@uniroma2.it Qualora il modulo pervenga successivamente  alla
data di presentazione delle domande il candidato non  verra'  ammesso
al concorso. 
    4.  I  cittadini  stranieri  ammessi,  dopo  le  prove,  dovranno
trasmettere, entro 3 mesi dall'immatricolazione pena la decadenza dal
dottorato sancita con decreto rettorale, alla Segreteria della Scuola
di Dottorato entro - via Orazio Raimondo, 18, V piano, Stanza n.  565
- la seguente documentazione: 
    la dichiarazione di valore relativa al titolo di laurea; 
    l'autocertificazione  di  essere  in  regola  con  la   normativa
italiana in materia di immigrazione. 
    5. I cittadini stranieri sono tenuti al versamento della tassa di
partecipazione al concorso solo se ammessi al corso  di  dottorato  e
successivamente all'espletamento delle  procedure  concorsuali  salvo
esonero da parte del Coordinatore del corso. 
    6. La dichiarazione di valore non verra' restituita al  candidato
se non richiesta entro 30 giorni dalla presentazione. 
    7. Le domande presentate dai candidati stranieri per l'accesso ai
corsi di dottorato di ricerca, secondo quanto  disposto  dal  decreto
rettorale n. 1117 del 1° aprile 2009, abilitano  i  soggetti  che  le
hanno presentate a partecipare anche alla procedura di  selezione  di
cui al presente bando.