Art. 7 
                         Prove di ammissione 
    1. Le prove d'esame sono intese ad accertare la preparazione  del
candidato, la sua attitudine alla ricerca scientifica e la conoscenza
di una o piu' lingue straniere. 
    2. La commissione giudicatrice dispone di un punteggio massimo di
100 punti per la valutazione dei titoli e delle prove concorsuali. Il
punteggio massimo attribuito alla valutazione dei titoli e'  indicato
nella scheda di ciascun corso di dottorato per l'esame di ammissione. 
    3. L'idoneita' al concorso si consegue con un punteggio minimo di
60/100. La valutazione dei titoli nonche' i criteri per  la  predetta
valutazione saranno  affissi  dalla  Commissione  esaminatrice  fuori
l'aula sede d'esame prima dello svolgimento  delle  prove  orali.  Il
punteggio minimo da conseguire nella prova scritta per essere ammessi
all'orale,  sara'  stabilito   dalla   Commissione   giudicatrice   e
comunicato ai candidati in sede di prova concorsuale. 
    4. Se l'esame di ammissione prevede una prova scritta, la  stessa
dovra' essere svolta in un'unica lingua stabilita  dalla  Commissione
esaminatrice.  La  prova  orale  potra'  essere  svolta   in   lingue
differenti. Le date delle prove di ammissione saranno rese  pubbliche
con almeno 15 giorni di anticipo attraverso la seguente modalita': 
    5. Pubblicazione sul sito internet dell'Universita'  dedicato  ai
dottorati   di   ricerca   disponibile   al    seguente    indirizzo:
http://dottorati.uniroma2.it - sezione Bandi di Concorso  (Calendario
Prove esame) 
    6. Qualora il concorso preveda il tema e  il  colloquio  la  data
prevista  per  quest'ultimo  sara'   comunicata   dalla   Commissione
Giudicatrice ai candidati il giorno  dello  svolgimento  della  prova
scritta. Non sono previsti termini di preavviso tra la prova  scritta
e il colloquio.