Art. 9 
                         Ammissione ai corsi 
    1. I candidati saranno ammessi ai corsi  secondo  l'ordine  della
graduatoria, fino alla completa copertura del numero dei posti  messi
a concorso. Nel caso di rinunce al dottorato o di mancata iscrizione,
prima dell'inizio del corso, subentreranno gli altri candidati idonei
in ordine di graduatoria, purche' abbiano presentato nei  termini  la
domanda di subentro, salvo motivata deroga da parte del collegio  dei
docenti. 
    2.  In  caso  di  utile  collocamento  in  piu'  graduatorie,  il
candidato potra' presentare domanda di iscrizione per un  solo  corso
di dottorato. Il candidato che perfezioni la  domanda  di  iscrizione
non potra' piu' iscriversi ad altri corsi.