Art. 2 Riserve di posti 1. Dei posti a concorso di cui all'art. 1, comma 1, 8 (otto) sono riservati a favore dei diplomati presso le Scuole militari e l'Istituto dell'Opera nazionale per i figli degli aviatori (O.N.F.A.), nonche' a favore dei figli di militari deceduti in servizio, secondo la seguente ripartizione: - C.S.A.r.n.: 1 posto; - A.A.r.a.s.: 4 posti; - G.A.r.s.: 2 posti; - C.C.r.s.: 1 posto.