Art. 2 
                          Riserve di posti 
    1. Dei posti a concorso di cui all'art. 1, comma 1, 8 (otto) sono
riservati  a  favore  dei  diplomati  presso  le  Scuole  militari  e
l'Istituto  dell'Opera  nazionale  per   i   figli   degli   aviatori
(O.N.F.A.), nonche' a  favore  dei  figli  di  militari  deceduti  in
servizio, secondo la seguente ripartizione: 
      - C.S.A.r.n.: 1 posto; 
      - A.A.r.a.s.: 4 posti; 
      - G.A.r.s.: 2 posti; 
      - C.C.r.s.: 1 posto.