Art. 11 Stipula delle convenzioni. Efficacia della graduatoria 1. All'esito della valutazione dei titoli e delle esperienze verranno costituite due graduatorie di cui una per i candidati in possesso di laurea in ingegneria e una per i candidati in possesso di laurea in fisica, che saranno entrambe efficaci per i dodici mesi successivi alla data della loro approvazione. 2. Con i soggetti utilmente collocati in ciascuna graduatoria l'Amministrazione stipulera' le convenzioni di cui al precedente art. 1 in cui saranno precisate le condizioni di svolgimento dell'attivita' oggetto delle stesse. 3. Gli incarichi che non potessero essere conferiti secondo la ripartizione di cui al precedente art. 1, per eventuale insufficienza numerica delle professionalita' richieste in una delle due graduatorie, verranno assegnati ai candidati utilmente collocati nella graduatoria piu' capiente secondo l'ordine della stessa. 4. La stipula del contratto resta comunque subordinata alla disponibilita' dei fondi destinati alla copertura finanziaria.