Art. 11 
 
       Stipula delle convenzioni. Efficacia della graduatoria 
 
    1. All'esito della valutazione  dei  titoli  e  delle  esperienze
verranno costituite due graduatorie di cui una  per  i  candidati  in
possesso di laurea in ingegneria e una per i candidati in possesso di
laurea in fisica, che saranno entrambe efficaci  per  i  dodici  mesi
successivi alla data della loro approvazione. 
    2. Con i soggetti utilmente  collocati  in  ciascuna  graduatoria
l'Amministrazione stipulera' le convenzioni di cui al precedente art.
1  in  cui   saranno   precisate   le   condizioni   di   svolgimento
dell'attivita' oggetto delle stesse. 
    3. Gli incarichi che non potessero essere  conferiti  secondo  la
ripartizione di cui al precedente art. 1, per eventuale insufficienza
numerica  delle  professionalita'  richieste   in   una   delle   due
graduatorie, verranno  assegnati  ai  candidati  utilmente  collocati
nella graduatoria piu' capiente secondo l'ordine della stessa. 
    4. La stipula  del  contratto  resta  comunque  subordinata  alla
disponibilita' dei fondi destinati alla copertura finanziaria.