Art. 2 
 
                Caratteristiche della collaborazione 
 
    1.  Le  attivita'  oggetto  delle  convenzioni   saranno   svolte
personalmente dai soggetti selezionati, in autonomia.  senza  vincoli
di subordinazione, in via non esclusiva, utilizzando i  locali  e  le
attrezzature messe a disposizione dal  Ministero  del  lavoro,  della
salute e delle politiche sociali. 
    2. In ogni caso, nel corso di durata delle convenzioni i soggetti
selezionati non potranno  svolgere  attivita'  lavorativa  di  natura
subordinata  o  autonoma  in  favore  di  aziende  che  producono   o
commercializzano  dispositivi  medici,  ivi  compresi  i  dispositivi
medico-diagnostici in vitro, ne' di Organismi notificati.