Art. 3 
 
                          Durata. Compenso 
 
    1. La durata delle convenzioni di cui al precedente art. 1 e'  di
dodici mesi. 
    2.  L'importo  del  compenso,  pari  per  ciascun  esperto  a   €
40.000,00, si intende al lordo di ritenute fiscali,  previdenziali  e
assistenziali a carico dell'esperto oltre  gli  oneri  a  carico  del
Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, come da
disposizioni di legge. 
    3. Il pagamento  del  compenso  di  cui  al  precedente  comma  2
avverra' in rate mensili posticipate.