Art. 8 Valutazione dei titoli e delle esperienze 1. La selezione dei candidati ammessi avverra' sulla base della valutazione dei titoli presentati e delle esperienze lavorative maturate secondo i criteri stabiliti ai commi successivi. 2. La Commissione di cui al precedente art. 7 dispone complessivamente di 100 punti. 3. Il punteggio riservato ai titoli e' 40/100, cosi' suddiviso: a) voto di laurea superiore a 105/110: 10 punti; b) titoli post-universitari (corsi di perfezionamento, di specializzazione ecc), rilasciati da Universita' o Istituti pubblici in materie inerenti all'oggetto delle convenzioni: max 10 punti; c) corso di valutatore dei sistemi di qualita': max 10 punti; d) pubblicazioni inerenti all'oggetto delle convenzioni: max 10 punti. 4. Il punteggio riservato alle esperienze maturate dai candidati e' 60/100, cosi' distribuito: a) precedenti esperienze lavorative pertinenti all'oggetto delle convenzioni per un periodo superiore all'anno: max 50 punti; b) precedenti esperienze lavorative nel settore di prodotti di interesse sanitario: max 10 punti. 5. A conclusione della procedura la commissione rendera' noto il risultato dei giudizi complessivi per ciascun candidato e compilera' due distinte graduatorie di merito, una per la professionalita' di ingegnere e una di fisico, che saranno pubblicate sul sito internet www.ministerosalute.it. 6. In ciascuna graduatoria, a parita' di votazione totale. precede il candidato piu' giovane di eta'. 7. Ai candidati utilmente collocati in graduatoria sara' data comunicazione con lettera raccomandata a/r.