Art. 8 
 
              Valutazione dei titoli e delle esperienze 
 
    1. La selezione dei candidati ammessi avverra' sulla  base  della
valutazione dei  titoli  presentati  e  delle  esperienze  lavorative
maturate secondo i criteri stabiliti ai commi successivi. 
    2.  La  Commissione  di  cui  al  precedente   art.   7   dispone
complessivamente di 100 punti. 
    3. Il punteggio riservato ai titoli e' 40/100, cosi' suddiviso: 
      a) voto di laurea superiore a 105/110: 10 punti; 
      b)  titoli  post-universitari  (corsi  di  perfezionamento,  di
specializzazione ecc), rilasciati da Universita' o Istituti  pubblici
in materie inerenti all'oggetto delle convenzioni: max 10 punti; 
      c) corso di valutatore dei sistemi di qualita': max 10 punti; 
      d) pubblicazioni inerenti all'oggetto delle convenzioni: max 10
punti. 
    4. Il punteggio riservato alle esperienze maturate dai  candidati
e' 60/100, cosi' distribuito: 
      a)  precedenti  esperienze  lavorative  pertinenti  all'oggetto
delle convenzioni per un periodo superiore all'anno: max 50 punti; 
      b) precedenti esperienze lavorative nel settore di prodotti  di
interesse sanitario: max 10 punti. 
    5. A conclusione della procedura la commissione rendera' noto  il
risultato dei giudizi complessivi per ciascun candidato e  compilera'
due distinte graduatorie di merito, una per  la  professionalita'  di
ingegnere e una di fisico, che saranno pubblicate sul  sito  internet
www.ministerosalute.it. 
    6. In  ciascuna  graduatoria,  a  parita'  di  votazione  totale.
precede il candidato piu' giovane di eta'. 
    7. Ai candidati utilmente collocati  in  graduatoria  sara'  data
comunicazione con lettera raccomandata a/r.