Art. 6 
 
                           Prove di esame 
 
    1. Le prove di esame consistono: 
    a) in una prova scritta su temi attinenti il settore  di  ricerca
di cui all'art. 2, comma 1, lettera b) del presente bando.  Il  tempo
concesso per la  prova  scritta  sara'  stabilito  dalla  Commissione
esaminatrice. 
    b) in una prova orale vertente principalmente su  temi  attinenti
il settore di ricerca di cui all'art. 2,  comma  1,  lettera  b)  del
presente bando nella quale si procedera' anche all'accertamento della
conoscenza della lingua inglese. Per i  candidati  non  Italiani  nel
corso della prova orale si procedera'  anche  all'accertamento  della
conoscenza della lingua italiana. Al termine di ogni seduta  dedicata
alla prova orale la Commissione esaminatrice  formera'  l'elenco  dei
candidati esaminati, con l'indicazione del voto da ciascuno riportato
nel colloquio.  Detto  elenco,  sottoscritto  dal  Presidente  e  dal
segretario della Commissione, e' affisso presso la sede ove si svolge
la prova orale. 
    2. I candidati non possono introdurre,  nella  sede  della  prova
scritta,  carta   da   scrivere,   appunti   manoscritti,   libri   o
pubblicazioni di qualunque  specie;  possono  consultare  soltanto  i
dizionari. L'uso di telefoni cellulari  e,  comunque,  ogni  tipo  di
comunicazione con l'esterno comporta l'esclusione dalla prova. 
    3. Saranno ammessi a sostenere la prova  orale  i  candidati  che
abbiano riportano nella prova scritta una votazione di  almeno  28/40
(ventottoquarantesimi). 
    4. La prova orale si intendera' superata se  il  candidato  avra'
riportato una votazione di almeno 28/40 (ventottoquarantesimi). 
    3. La votazione complessiva risultera' dalla somma  dei  punteggi
riportati nella valutazione dei titoli e nelle prove di esame.