Art. 4 1. Il candidato prescelto dovra', pena la decadenza dall'incarico, depositare i documenti attestanti il possesso dei requisiti, di cui all'art. 3-bis del decreto legislativo n. 502/1992, e successive modificazioni, entro quindici giorni dalla data di accettazione dell'incarico. 2. La carica di direttore generale e' incompatibile con la sussistenza di altro rapporto di lavoro dipendente o autonomo. 3. Gli aspiranti in possesso dei requisiti di cui all'art. 2 e che abbiano presentato regolare domanda ai sensi dell'art. 3 del presente bando sono inclusi in un apposito elenco che verra' trasmesso alla Giunta regionale per i provvedimenti di propria competenza.