Art. 4 
 
 
    1.   Il   candidato   prescelto   dovra',   pena   la   decadenza
dall'incarico, depositare i  documenti  attestanti  il  possesso  dei
requisiti, di cui all'art. 3-bis del decreto legislativo n. 502/1992,
e successive modificazioni,  entro  quindici  giorni  dalla  data  di
accettazione dell'incarico. 
    2. La carica  di  direttore  generale  e'  incompatibile  con  la
sussistenza di altro rapporto di lavoro dipendente o autonomo. 
    3. Gli aspiranti in possesso dei requisiti di cui  all'art.  2  e
che abbiano presentato regolare domanda  ai  sensi  dell'art.  3  del
presente  bando  sono  inclusi  in  un  apposito  elenco  che  verra'
trasmesso alla  Giunta  regionale  per  i  provvedimenti  di  propria
competenza.