Art. 7 
 
                         Ammissione al corso 
 
    I  candidati  saranno  ammessi  ai  corsi  secondo  l'ordine   di
graduatoria, fino alla concorrenza  del  numero  dei  posti  messi  a
concorso. In corrispondenza di eventuali rinunce degli aventi diritto
entro e non  oltre  un  mese  dall'inizio  del  corso,  subentreranno
altrettanti candidati secondo l'ordine della graduatoria. In caso  di
utile  collocamento  in  piu'  graduatorie,   il   candidato   dovra'
esercitare opzione per un solo corso di dottorato. 
    I cittadini  stranieri,  idonei  nella  graduatoria  generale  di
merito, saranno ammessi al  dottorato  in  sovrannumero,  nel  limite
della meta' dei posti istituiti  con  arrotondamento  all'unita'  per
eccesso, se per effetto di protocolli esecutivi di accordi  culturali
e di programmi di cooperazione allo sviluppo, nonche' di accordi  fra
l'Universita' degli studi  di  Foggia  e  le  Universita'  dei  Paesi
interessati, sono beneficiari  di  borse  di  studio,  assegnate  per
l'intera durata dei corsi medesimi, dal Ministero degli affari esteri
o dal Governo del Paese di provenienza. 
    Gli  assegnisti  di  ricerca,  risultati  idonei   all'esame   di
ammissione, potranno essere ammessi al corso, anche in  sovrannumero,
previa autorizzazione  del  Dipartimento  presso  il  quale  svolgono
attivita' di ricerca e del Collegio dei docenti del dottorato,  senza
borsa di studio  e  pertanto  senza  il  beneficio  dell'esonero  dal
pagamento dei contributi, a condizione che il dottorato  riguardi  la
stessa Area scientifico-disciplinare della ricerca per la quale  sono
destinatari di assegni. 
    Potranno essere altresi' ammessi in  sovrannumero,  su  richiesta
del Collegio dei docenti, purche'  risultati  comunque  idonei  nella
graduatoria di merito, i titolari di borse  assegnate  da  Ministeri,
enti pubblici di ricerca  o  altri  soggetti  espressamente  ritenuti
«qualificati» dal Collegio dei docenti.