Art. 10 Borse di studio Ai vincitori primi graduati, aventi reddito personale complessivo annuo lordo non superiore a € 12.000,00, verra' conferita, ai sensi e con le modalita' stabilite dalla normativa vigente, la borsa di studio. A tal fine, dovranno produrre: autocertificazione sul reddito personale complessivo annuo lordo; fotocopia modello INPS attestante l'avvenuta costituzione della posizione contributiva; dichiarazione di essere a conoscenza che le borse di studio di cui al presente bando sono esenti dall'imposta sul reddito delle persone fisiche e che comunque utilizzate non danno luogo a valutazioni ai fini di carriere giuridiche ed economiche; Le eventuali economie di borse di studio o frazione di esse saranno impegnate per essere utilizzate nei successivi cicli di dottorato. Le borse, della durata massima pari a quella prevista per l'intero corso di dottorato, sono confermate con l'ammissione all'anno di corso successivo del borsista e vengono assegnate ai candidati utilmente collocati in graduatoria, previa valutazione comparativa del merito e secondo l'ordine definito nella graduatoria stessa. L'importo della borsa di studio e' di euro 13.638,47 annui, al lordo delle ritenute a carico del percepiente. Tale importo sara' adeguato agli aumenti previsti dalla norma. Al termine di ciascun anno di corso, gli iscritti presentano una particolareggiata relazione sull'attivita' e sulle ricerche svolte al Collegio dei docenti il quale, previa valutazione dell'assiduita' e dell'operosita' degli interessati, ne determina l'ammissione all'anno di corso successivo ovverosia ne propone al Rettore l'esclusione dal proseguimento del corso. Entro il 15 novembre di ciascun anno essi hanno l'obbligo di rinnovare l'iscrizione agli anni di corso successivi al primo. L'iscrizione va effettuata con riserva subordinatamente, in ogni caso, a quanto deliberato dal Collegio dei docenti, ai sensi di cui all'art. 14, c.3°, del Regolamento dell'Universita' di Catania per gli Studi di Dottorato di Ricerca, e successive modificazioni. La mancata iscrizione determina la decadenza dal dottorato. L'importo della borsa di studio e' elevato del 50% per cento in proporzione ed in relazione ai consentiti periodi di permanenza all'estero presso Universita' o Istituti di ricerca. L'erogazione della borsa di studio e' legata ai periodi di frequenza e di attivita' di studio e di ricerca effettivamente resi. Alle borse di studio per la frequenza ai corsi di dottorato di ricerca si applicano le disposizioni in materia di agevolazioni fiscali di cui all'art.4 della legge 13.8.1984, n.476. Le borse non possono essere cumulate con altre borse di studio a qualsiasi titolo conferite, tranne che con quelle concesse da istituzioni nazionali o straniere utili ad integrare, con soggiorni all'estero, l'attivita' di formazione o di ricerca dei borsisti. Chi abbia usufruito di una borsa di studio per un corso di dottorato anche per un solo anno o frazione di esso, non puo' chiedere di fruirne una seconda volta.