Art. 13 
 
                             Esclusioni 
 
    1. La  Direzione  generale  per  il  personale  militare  dispone
l'esclusione dalla procedura concorsuale qualora il concorrente: 
      a) partecipi a piu' procedure concorsuali riferite  a  ciascuna
Forza armata e/o a piu' immissioni previste dal presente bando; 
      b) non sia in possesso di uno dei requisiti  di  partecipazione
di cui all'art. 2 del bando, nonche' di quelli indicati all'art. 1; 
      c) abbia presentato la domanda di  partecipazione  al  concorso
non redatta sul modello riportato in allegato A  al  presente  bando,
come prescritto dall'art. 3, comma 1, lettera a)  del  bando  stesso,
ovvero incompleta dei dati essenziali richiesti dall'art. 3, comma  4
del bando medesimo; 
      d) non abbia inoltrato la domanda secondo le modalita' previste
all'art. 3, comma 1, lettera c) del bando o la stessa  sia  pervenuta
oltre il termine di scadenza previsto dall'art. 3, comma 2 del bando; 
      e) abbia omesso, sul modello della domanda, la firma o  l'abbia
apposta non in forma  autografa  od  in  originale,  come  prescritto
dall'art. 3, comma 1, lettera b) del bando; 
      f) non abbia presentato la domanda entro  i  termini  perentori
previsti dall'art. 1 del bando; 
      g) non abbia mantenuto, all'atto della presentazione presso gli
enti indicati nella convocazione  per  l'immissione  in  servizio,  i
requisiti di partecipazione previsti dal bando; 
      h) non abbia completato, all'atto  della  presentazione  presso
gli enti indicati nella convocazione per l'immissione in servizio, la
ferma volontaria prefissata di un anno; 
      i) non abbia prodotto, nel caso di concorrente in congedo,  nei
termini e con le modalita'  previste  del  bando,  l'«estratto  della
documentazione di servizio» relativo all'ultimo  servizio  svolto  in
qualita' di VFP 1 per il  quale  e'  prevista  la  partecipazione  al
concorso. 
    2.  Nei  confronti  dei  concorrenti  che,  anche  a  seguito  di
accertamenti successivi,  risulteranno  in  difetto  di  uno  o  piu'
requisiti tra quelli previsti dal presente  decreto  sara'  disposta,
con provvedimento adottato dalla Direzione generale per il  personale
militare, l'esclusione dalla procedura  concorsuale  o  la  decadenza
dalla ferma, se gia' presentatisi presso gli enti all'uopo  designati
da ogni singola Forza armata.