Art. 8 
 
   Accertamento fisio-psico-attitudinale e dell'efficienza fisica 
 
    1. I Centri di  selezione  di  Forza  armata,  sulla  base  degli
elenchi  predisposti  dalla  Direzione  generale  per  il   personale
militare, provvedono a convocare i concorrenti  risultati  idonei  ai
sensi  del  precedente  art.  7,  comma  11   per   sottoporli   agli
accertamenti   fisio-psico-attitudinali   indicati   nei   rispettivi
allegati di Forza armata al presente bando secondo  i  criteri  e  le
modalita' specificati negli stessi allegati. 
    2. Gli accertamenti fisio-psico-attitudinali comprendono: 
      a)  accertamento  dell'idoneita'  fisio-psico-attitudinale  per
l'impiego delle Forze armate in qualita' di  volontario  in  servizio
permanente. 
    Per il personale in  servizio  il  comando/ente  di  appartenenza
dovra' provvedere alla redazione del modello riportato in allegato  G
al presente bando, secondo le modalita'  specificate  nei  rispettivi
allegati di Forza armata dello stesso bando. 
    Il concorrente con alterazione  dell'attivita'  dell'enzima  G6PD
(affetto da favismo) dovra' produrre il certificato medico,  conforme
al modello riportato in allegato H al presente bando, rilasciato  dal
proprio medico di fiducia, da non oltre sei mesi, che attesti: 
      - lo stato di buona salute; 
      - la presenza/assenza di deficit di G6PD; 
      - eventuali pregresse manifestazioni emolitiche. 
    Qualora dichiarato idoneo ai  sensi  delle  vigenti  disposizioni
sanitarie per l'idoneita' nelle Forze armate, citate nelle  premesse,
il concorrente deve compilare e  sottoscrivere  la  dichiarazione  di
ricevuta informazione  e  responsabilizzazione  conforme  al  modello
riportato in allegato I al presente bando; 
      b) accertamento dell'efficienza fisica (vedi allegati L e M  al
presente bando); 
      c) accertamenti diagnostici per l'abuso di alcool,  per  l'uso,
anche saltuario o occasionale, di sostanze stupefacenti, nonche'  per
l'utilizzo di sostanze psicotrope a scopo non terapeutico. 
    3. La convocazione, inviata all'interessato a mezzo  raccomandata
con ricevuta di ritorno o telegramma o messaggio trasmesso ai comandi
di appartenenza per i militari in  servizio,  contiene  l'indicazione
della data e dell'ora di presentazione nonche' della sede in  cui  si
svolgeranno  gli  accertamenti.  I  concorrenti  convocati  per   gli
accertamenti  prescritti  devono  esibire  un  valido  documento   di
identificazione    provvisto    di    fotografia,    rilasciato    da
amministrazioni dello Stato. Gli stessi possono  fruire,  durante  le
operazioni  di  selezione  fisio-psico-attitudinale,  di   vitto   ed
alloggio,  qualora  disponibile,  a  carico  dell'Amministrazione.  I
concorrenti che non si presentino, per qualsiasi motivo, nel giorno e
nel luogo indicati nella lettera di convocazione saranno  considerati
rinunciatari. 
    4. La  convocazione  deve  contenere,  altresi',  le  indicazioni
necessarie affinche' il concorrente possa presentarsi presso i Centri
di selezione munito dei documenti  e  certificati  richiesti  per  lo
svolgimento  degli  accertamenti  fisio-psico-attitudinali,  previsti
dall'allegato della Forza armata prescelta. 
    5. Il giudizio relativo a ciascuno dei predetti  accertamenti  e'
definitivo e, nel caso  di  inidoneita',  di  non  superamento  o  di
mancata effettuazione  delle  prove  fisiche,  comporta  l'esclusione
dagli eventuali successivi accertamenti e, comunque, dal concorso. 
    6. Il predetto giudizio sara' reso  noto  ai  concorrenti  seduta
stante sottoponendo alla firma degli stessi, a cura della commissione
preposta agli accertamenti, apposito foglio di notifica che,  per  il
personale prolungato in  servizio  ai  fini  dell'espletamento  delle
prove concorsuali, ai sensi dell'art. 11,  comma  3  della  legge  23
agosto 2004, n. 226, deve essere presentato a cura del concorrente al
proprio comando. Il  predetto  comando,  in  caso  di  inidoneita'  e
qualora  l'interessato  non   risulti   utilmente   collocato   nella
graduatoria della rafferma  per  un  ulteriore  anno  del  blocco  di
appartenenza, provvede al collocamento in congedo  dello  stesso,  in
quanto escluso dalla  prosecuzione  delle  procedure  concorsuali  ai
sensi del successivo comma 7. 
    7. L'esclusione dal concorso per effetto del suddetto giudizio di
inidoneita'  avviene  su  delega  della  Direzione  generale  per  il
personale militare alle competenti commissioni. 
    8. Avverso i  suddetti  giudizi  di  inidoneita'  che  comportano
l'esclusione dal concorso il  concorrente  puo'  proporre  i  ricorsi
previsti dalle disposizioni vigenti.