Art. 13 
 
                         Dipendente pubblico 
 
    In caso di ammissione al corso di dottorato di ricerca con  borsa
di studio, il pubblico dipendente e' collocato a domanda  in  congedo
straordinario per motivi di studio senza assegni per  il  periodo  di
durata del corso; in caso di ammissione senza borsa di studio,  o  di
rinuncia a questa, conserva il trattamento economico, previdenziale e
di quiescenza in godimento  da  parte  dell'amministrazione  pubblica
presso la quale e' instaurato il rapporto di lavoro. Qualora, dopo il
conseguimento del dottorato di ricerca, il  rapporto  di  lavoro  con
l'amministrazione pubblica cessi per volonta' del dipendente nei  due
anni successivi, e' dovuta la ripetizione degli importi corrisposti. 
    Il periodo di  congedo  straordinario  e'  utile  ai  fini  della
progressione  di  carriera,  del  trattamento  di  quiescenza  e   di
previdenza.