Art. 4 
 
                             Esclusioni 
 
    Saranno esclusi dalla partecipazione al concorso i candidati: 
      1. la cui domanda sia stata spedita oltre il termine  stabilito
dal presente bando; 
      2. la cui domanda sia priva della firma del candidato; 
      3. la cui domanda sia priva della denominazione  del  corso  di
dottorato cui si intende partecipare; 
      4.  per  il  solo  dottorato  in  «Forme  dell'evoluzione   del
Diritto»: la cui domanda sia priva dell'indicazione  della  linea  di
ricerca nell'ambito della quale intendono partecipare al dottorato; 
      5.  per  il  solo  dottorato  in  «Forme  dell'evoluzione   del
Diritto», la cui domanda sia priva del progetto di ricerca. 
    Ai candidati la cui domanda sia  stata  dichiarata  inammissibile
sara'  comunicata  l'esclusione   dal   concorso   mediante   lettera
raccomandata con avviso di ricevimento. 
    L'amministrazione   puo'   disporre   in   ogni   momento,   fino
all'approvazione della graduatoria,  l'esclusione  dal  concorso  per
difetto dei requisiti prescritti. 
    Qualora i  motivi  che  determinano  l'esclusione  ai  sensi  del
presente articolo siano accertati dopo l'espletamento  del  concorso,
il rettore con decreto motivato dispone la decadenza da ogni  diritto
conseguente alla partecipazione al concorso secondo le  modalita'  di
cui al precedente comma. 
    Parimenti sara'  disposta  la  decadenza  dei  candidati  di  cui
eventualmente risulti non veritiera una delle dichiarazioni  previste
nella domanda di partecipazione al concorso.