Art. 5 
 
              Prove d'ammissione al corso di dottorato 
 
    Le prove d'esame saranno tese ad accertare  la  preparazione  del
candidato e la sua attitudine alla ricerca scientifica. 
    L'ammissione ai corsi di dottorato avviene sulla  base  di  prove
scritte  ed  orali,  a  giudizio  insindacabile   della   Commissione
giudicatrice. Su esplicita proposta  del  Collegio  dei  docenti,  le
prove scritte possono essere svolte anche in lingua straniera.  Nella
prova orale e' compresa una verifica della  conoscenza  della  lingua
straniera o delle lingue straniere indicate dal  candidato,  comunque
congruenti agli obiettivi formativi del dottorato. 
    In relazione alle qualita' accertate, la Commissione giudicatrice
attribuisce a ogni candidato fino a 60 punti per ciascuna  delle  due
prove. 
    E' ammesso alla prova orale il  candidato  che  abbia  conseguito
nella prova scritta un punteggio non inferiore a 40/60. 
    Il colloquio si intende superato solo se il candidato ottenga  un
punteggio non inferiore a 40/60. 
    La prova orale si svolgera' in un'aula aperta al  pubblico.  Alla
fine di ogni seduta, dedicata alla prova orale, la Commissione  forma
l'elenco dei candidati  esaminati,  con  l'indicazione  dei  voti  da
ciascuno riportati nella  prova  stessa.  L'elenco  sottoscritto  dal
Presidente e dal Segretario della Commissione e' affisso  all'esterno
dell'aula ove si e' svolta la prova orale.