Art. 7 
 
                   Modalita' d'iscrizione al corso 
 
    I candidati che avranno superato le prove di concorso,  utilmente
collocati nella graduatoria di merito e chiamati a  coprire  i  posti
disponibili per il corso di dottorato, entro il termine perentorio di
giorni quindici, pena decadenza, che decorre dal giorno successivo  a
quello in cui avranno ricevuto il relativo invito,  dovranno  inviare
al Magnifico Rettore - Universita' del Salento -  Chiostro  di  Santa
Maria del Carmine, Piazza Tancredi, 7  -  73100  Lecce  o  presentata
direttamente al Servizio Posta  di  questa  Universita'  sito  presso
l'Edificio ex Principe Umberto in Viale Gallipoli, 49 - 73100 Lecce -
entro il citato termine di giorni quindici, i seguenti documenti: 
      fotocopia  di  un  documento  di   riconoscimento   debitamente
firmata; 
      domanda (in bollo) di iscrizione al primo  anno  del  corso  di
dottorato, contenente quanto segue: 
        a. dichiarazione di cittadinanza; 
        b. dichiarazione di laurea posseduta, con relativa  votazione
finale; 
        c. dichiarazione di non frequentare altro corso di  dottorato
di ricerca presso Universita' italiane o straniere; 
        d. dichiarazione di non essere iscritto  ad  altro  corso  di
laurea o scuola di specializzazione  presso  Universita'  italiane  o
straniere; 
        e. codice fiscale. 
    I candidati non comunitari aventi titolo  all'iscrizione  saranno
ammessi ai corsi  purche'  in  regola  con  le  disposizioni  vigenti
relative  all'ingresso  ed  al  soggiorno  in  Italia  e   legalmente
soggiornanti in Italia e dovranno, pertanto,  consegnare,  unitamente
alla domanda di iscrizione, la copia del passaporto e del permesso di
soggiorno  in  corso  di  validita'   rilasciato   dalle   competenti
Autorita'. 
    Coloro che non sono vincitori della  borsa  di  studio  conferita
dall'Universita' sui fondi ripartiti dai decreti del Ministro di  cui
all'art. 4 comma 3 della legge 3 luglio 1998, n.  210  e  coloro  che
sono vincitori delle borse di studio finanziate da  enti  pubblici  e
privati che non  coprono  le  tasse  di  iscrizione,  sono  tenuti  a
presentare quanto segue: 
      attestazione ISEEU rilasciata da uno dei Centri  di  Assistenza
Fiscale (CAF)  autorizzati  e  convenzionati  con  l'Universita'  del
Salento; 
      ricevuta di versamento del contributo annuo per l'accesso e  la
frequenza del corso di dottorato; 
      ricevuta di versamento del contributo annuo per il diritto agli
studi universitari, ex legge regionale n. 12/96, art. 16, comma  2  e
successive modificazioni ed integrazioni. 
    Coloro  che  sono  vincitori  della  borsa  di  studio  conferita
dall'Universita' sui fondi ripartiti dai decreti del Ministro di  cui
all'art. 4, comma 3 della legge 3 luglio 1998, n. 210, e  coloro  che
sono vincitori delle borse di studio finanziate da  enti  pubblici  e
privati che coprono le tasse di iscrizione, ed intendono fruirne sono
tenuti a presentare: 
      ricevuta di versamento del contributo annuo per il diritto agli
studi universitari, ex legge regionale 12/96,  art.  16,  comma  2  e
successive modificazioni ed integrazioni. 
    Tutti i vincitori delle  borse  di  studio,  a  qualsiasi  titolo
conferite, devono inoltre dichiarare: 
      di non aver usufruito in precedenza di altre borse di studio di
dottorato di ricerca; 
      di impegnarsi a non cumulare la borsa di studio con altre borse
di studio  a  qualsiasi  titolo  conferite,  tranne  che  con  quelle
esplicitamente concesse da istituzioni nazionali o internazionali  ad
integrazione, per consentire l'attivita' di formazione o  di  ricerca
all'estero o comunque fuori della sede del dottorato. 
    In caso di decadenza o di rinunzia di uno  o  piu'  degli  aventi
diritto subentrano uno o piu'  dei  candidati  non  ammessi,  secondo
l'ordine della graduatoria di merito. Ove la decadenza o la  rinunzia
si verifichino in data successiva all'inizio del corso,  il  Collegio
dei docenti decide sulla ammissibilita' degli eventuali subentranti.