Art. 8 Contributi per l'accesso e la frequenza dei corsi Gli iscritti che non fruiscano della borsa di studio conferita dall'Universita' sui fondi ripartiti dai decreti del Ministro di cui all'art. 4 comma 3 della legge 3 luglio 1998, n. 210, sono tenuti al pagamento del contributo annuo di € 1.549,37, ridotto secondo i criteri e i parametri del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 9 aprile 2001 e successive modificazioni. Tutti i dottorandi iscritti ai corsi di Dottorato sono tenuti al pagamento della Tassa regionale annuale per il diritto agli studi universitari, fissata in € 77,47, ex legge regionale n. 12/96, art. 16, comma 2 e successive modificazioni ed integrazioni.