Art. 8 
 
          Contributi per l'accesso e la frequenza dei corsi 
 
    Gli iscritti che non fruiscano della borsa  di  studio  conferita
dall'Universita' sui fondi ripartiti dai decreti del Ministro di  cui
all'art. 4 comma 3 della legge 3 luglio 1998, n. 210, sono tenuti  al
pagamento del contributo annuo  di  €  1.549,37,  ridotto  secondo  i
criteri e i parametri del decreto del Presidente  del  Consiglio  dei
Ministri 9 aprile 2001 e successive modificazioni. 
    Tutti i dottorandi iscritti ai corsi di Dottorato sono tenuti  al
pagamento della Tassa regionale annuale per  il  diritto  agli  studi
universitari, fissata in € 77,47, ex legge regionale n.  12/96,  art.
16, comma 2 e successive modificazioni ed integrazioni.