Art. 9 
 
         Borse di studio - Obblighi e diritti dei dottorandi 
 
    Ai candidati che avranno superato le prove di concorso, utilmente
collocati nella graduatoria generale di merito, e' conferita la borsa
di studio, fino alla concorrenza del numero di borse disponibili. 
    L'importo delle borse di studio di  cui  all'art.  1  e'  pari  a
quello  determinato  dal  decreto  del   Ministero   dell'istruzione,
dell'universita' e della  ricerca  del  18  giugno  2008.  La  durata
dell'erogazione della borsa e' pari a quella del corso (tre anni). 
    Il pagamento della borsa di studio avviene con cadenza mensile. 
    L'importo della borsa di studio e' aumentata di almeno il 50% per
eventuali periodi di soggiorno all'estero superiori al mese. 
    Gli iscritti ai  corsi  di  dottorato  per  periodi  di  stage  o
comunque per periodi di attivita' formative e di ricerca  fuori  sede
(in Italia o all'estero) possono ricevere  rimborsi  delle  spese  di
viaggio e  di  soggiorno  (vitto  e  alloggio)  previa  delibera  del
collegio dei docenti, su fondi di ricerca o quelli  di  funzionamento
assegnati al dottorato. 
    Per il primo anno le borse di studio sono  assegnate  sulla  base
della graduatoria di merito formulata dalla Commissione di ammissione
e, a parita'  di  merito,  sulla  base  della  valutazione  economica
determinata ai sensi del decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei
Ministri 9 aprile 2001 e successive modificazioni ed integrazioni. La
conferma o l'assegnazione per gli anni successivi e'  effettuata  dal
Collegio dei docenti sulla base della valutazione di fine anno. 
    I dottorandi hanno l'obbligo di frequentare i corsi e svolgere le
attivita' di studio e di ricerca previste dal Collegio dei docenti. I
titolari di borsa decadranno dal diritto di godimento  della  stessa,
qualora non rispettino gli obblighi di frequenza. 
    In caso di violazione degli obblighi di frequenza dei corsi e  di
svolgimento delle attivita' di ricerca, il Collegio dei docenti  puo'
richiedere al rettore la sospensione, comunque  non  superiore  a  un
anno,  o  l'esclusione  dal  corso  con  motivata  decisione,  previa
verifica dei risultati conseguiti e fatti salvi i casi di maternita',
di grave e documentata malattia e di servizio militare. 
    In caso di sospensione di durata superiore  a  trenta  giorni  la
borsa non puo' essere  erogata.  In  caso  di  sospensione  superiore
all'anno, il perpetuarsi della violazione  degli  obblighi  stabiliti
dal Collegio  dei  docenti  comporta  l'irrevocabile  esclusione  dal
corso. 
    Le borse di studio non possono essere cumulate con altre borse di
studio tranne che con quelle esplicitamente concesse  da  istituzioni
nazionali  o   internazionali   ad   integrazione,   per   consentire
l'attivita' di formazione o di ricerca all'estero  o  comunque  fuori
della sede del dottorato. 
    Le borse di studio non danno in nessun caso luogo  a  valutazioni
giuridiche ed economiche ai fini di carriera.