IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO 
    Visto lo Statuto di Ateneo, in particolare l'art. 34, lettera i); 
    Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168; 
    Vista la legge 10 aprile 1991, n. 125; 
    Vista la legge 5 febbraio 1992, n. 104; 
    Visto il decreto del Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri  7
febbraio 1994, n. 174; 
    Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9  maggio  1994,
n. 487, e successive modificazioni ed integrazioni; 
    Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127, e successive modificazioni
ed integrazioni; 
    Visto il vigente contratto collettivo  nazionale  di  lavoro  del
comparto Universita'; 
    Visto il decreto del  Presidente  della  Repubblica  28  dicembre
2000, n. 445, e successive modificazioni ed integrazioni; 
    Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e  successive
modificazioni ed integrazioni; 
    Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196; 
    Vista la legge 30 dicembre 2004, n. 311, in particolare  i  commi
101 e 105 dell'art. 1; 
    Vista la legge 31 marzo 2005, n. 43, in particolare gli art. 1  e
1-ter; 
    Vista la legge 24 dicembre 2007, n. 244 (finanziaria 2008); 
    Vista la delibera del 23 ottobre 2007 con la quale  il  Consiglio
di amministrazione ha approvato la programmazione del  fabbisogno  di
personale tecnico-amministrativo per gli anni 2007/2009; 
    Visto  il  decreto-legge  25  giugno   2008,   n.   112   recante
«Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la  semplificazione,
la competitivita', la stabilizzazione della  finanza  pubblica  e  la
perequazione tributaria», convertito, con modificazioni, dalla  legge
6 agosto 2008, n.133 e successive modificazioni, e integrazioni; 
    Vista  la  legge  9  gennaio  2009,  n.  1;  (  conversione,  con
modificazioni, del decreto-legge 10 novembre  2008,  n.  180  recante
disposizioni urgenti per il diritto allo  studio,  la  valorizzazione
del merito e la qualita' del sistema universitario e della ricerca); 
    Vista la nota del MIUR n. 478 del 27 marzo 2009 a chiarimento  di
quanto stabilito dalla predetta norma; 
    Tenuto  conto  delle   limitazioni   stabilite   dalle   suddette
disposizioni relativamente alle assunzioni di personale; 
    Vista la delibera del 20 ottobre 2009 con la quale  il  Consiglio
di amministrazione, tenuto  conto  delle  esigenze  di  servizio  che
rendono necessario avvalersi di una unita' di personale di  categoria
EP per migliorare l'organizzazione delle strutture e tenuto conto dei
requisiti  culturali  e  professionali  richiesti  per  specifici   e
qualificati incarichi di responsabilita', ha autorizzato  l'emissione
del presente bando di concorso per la copertura di numero un posto di
categoria EP, per esperto in progettazione, esecuzione e collaudo  di
opere pubbliche, nonche' esperto nella conduzione di opere  pubbliche
in relazione alle normative nazionali, regionali e comunali  relative
agli appalti di opere pubbliche, all'urbanistica  ed  ai  regolamenti
per  l'edilizia,  in  possesso   dei   seguenti   requisiti:   laurea
specialistica/magistrale o laurea vecchio ordinamento  in  ingegneria
civile, edile ambiente e territorio e/o architettura  (ovvero  lauree
equipollenti),   possesso   dell'abilitazione   all'esercizio   della
professione di ingegnere  e  l'iscrizione  all'albo  degli  ingegneri
nella sezione A - settore  civile  ed  ambiente  ovvero  abilitazione
all'esercizio della professione di  architetto  e  l'  iscrizione  al
relativo  albo   professionale,   nonche'   esperienza   quinquennale
certificata in materia di progettazione,  esecuzione  e  collaudo  di
opere pubbliche ed edilizia universitaria; 
    Espletate  con  esito  negativo,  le   procedure   di   mobilita'
intercompartimentali   previste   dall'art.   34-bis   del    decreto
legislativo n. 165/2001 e le procedure di mobilita' di comparto; 
    Vista  la  legge  del  12  marzo  1999,  n.  68,   e   successive
modificazioni ed integrazioni, recante norme per il diritto al lavoro
dei disabili ed in particolare l'art. 7, comma 2,  che  statuisce,  a
favore dei predetti soggetti,  una  riserva  di  posti  nei  concorsi
pubblici nei limiti della complessiva quota d'obbligo e fino  al  50%
dei posti messi a concorso; 
    Visto il decreto del Presidente della Repubblica n.  333/2000,  e
successive modificazioni ed integrazioni, con cui e' stato emanato il
regolamento di esecuzione della legge n. 68/1999; 
    Visto il decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215, e  successive
modificazioni ed integrazioni, in particolare il  comma  6  dell'art.
18, che prevede  l'elevazione  al  30%  dell'aliquota  relativa  alla
riserva di posti nei pubblici concorsi  a  favore  dei  volontari  in
forma breve o in ferma prefissata di durata di cinque anni delle  tre
Forze armate, congedati senza demerito, anche al termine o durante le
eventuali ferme contratte ed il comma 7  del  medesimo  articolo,  il
quale  prevede  che  qualora  detta   riserva   non   possa   operare
integralmente o parzialmente perche'  da'  luogo  a  frazioni  di  un
posto, tale frazione si cumula  con  la  riserva  relativa  ad  altri
concorsi banditi nella stessa amministrazione ovvero ne  e'  prevista
l'utilizzazione nell'ipotesi  in  cui  l'amministrazione  proceda  ad
assunzioni attingendo dalla graduatoria degli idonei; 
    Visto il decreto legislativo 31 luglio 2003, n. 236, modificativo
del suddetto decreto legislativo n. 215/2001, in  particolare  l'art.
11 che ricomprende tra i beneficiari della  sopracitata  riserva  del
30% anche gli ufficiali  di  complemento  in  ferma  biennale  e  gli
ufficiali in ferma prefissata che hanno completato senza demerito  la
ferma contratta; 
    Considerato che, ai sensi dell'art. 5, commi  1  e  2,  del  gia'
citato decreto  del  Presidente  della  Repubblica  n.  487/1994,  le
riserve dei posti, previste da leggi speciali a favore di determinate
categorie di cittadini,  non  possono  complessivamente  superare  la
meta' dei posti messi a concorso; 
    Considerato che in applicazione  della  richiamata  normativa  si
rende necessaria una riduzione dei  posti  da  riservare,  in  misura
proporzionale, per ciascuna categoria di aventi diritto alla riserva; 
    Considerato che non e' operante alcuna riserva in relazione  alla
unicita' del posto messo a concorso  pur  comportando,  in  relazione
alla categoria di cui ai decreti legislativi 8 maggio 2001, n. 215, e
31 luglio 2003, n. 236, una frazione di posto che sara' cumulata  con
le frazioni di posto gia' determinatesi e  che  si  determineranno  a
seguito di future selezioni a tempo indeterminato bandite  da  questo
Ateneo; 
    Ritenuto,  pertanto,  di  poter  procedere   all'emanazione   del
presente bando di concorso finalizzato alla  copertura  del  suddetto
posto; 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
                              Indizione 
 
    E' indetto il concorso  pubblico,  per  esami,  ad  un  posto  di
categoria   EP,    posizione    economica    EP1,    area    tecnica,
tecnico-scientifica   ed   elaborazione   dati,   per   esperto    in
progettazione, esecuzione e  collaudo  di  opere  pubbliche,  nonche'
esperto  nella  conduzione  di  opere  pubbliche  in  relazione  alle
normative nazionali, regionali e comunali relative  agli  appalti  di
opere pubbliche, all'urbanistica ed ai regolamenti per l'edilizia con
rapporto di lavoro a tempo indeterminato. 
    L'Amministrazione si riserva la facolta' di revocare il bando  di
concorso, di sospendere o rinviare le  prove  concorsuali  ovvero  di
sospendere o  di  non  procedere  all'assunzione  dei  vincitori,  in
ragione di  esigenze  attualmente  non  valutabili  ne'  prevedibili,
nonche' in applicazione di disposizioni di contenimento  della  spesa
pubblica che impedissero,  in  tutto  o  in  parte,  l'assunzione  di
personale presso le Universita'. 
    L'Amministrazione garantisce  parita'  e  pari  opportunita'  tra
uomini e donne per l'accesso al lavoro ed il trattamento  nei  luoghi
di lavoro. 
    Considerato che l'Universita' degli studi di Napoli  «Parthenope»
e' dislocata in piu' Poli, sia nella citta' di Napoli che  in  ambito
extracittadino, risulta obbligatoria la disponibilita', nel corso  di
tutto il rapporto di lavoro, a prestare servizio presso ciascuno  dei
Poli in cui si articola l'Ateneo.