Art. 7 
 
                   Preferenze a parita' di merito 
 
    A parita' di merito, i titoli  di  preferenza  sono  nell'ordine,
cosi' specificati: 
      1) gli insigniti di medaglie al valor militare; 
      2) i mutilati ed invalidi di guerra ex combattenti; 
      3) i mutilati ed invalidi per fatto di guerra; 
      4) i mutilati e invalidi per servizio nel  settore  pubblico  e
privato; 
      5) gli orfani di guerra; 
      6) gli orfani dei caduti per fatto di guerra; 
      7) gli orfani dei caduti per servizio nel  settore  pubblico  e
privato; 
      8) i feriti in combattimento; 
      9) gli insigniti  di  croce  di  guerra  o  altra  attestazione
speciale di merito di guerra, nonche' i capi famiglia numerosa; 
      10) i  figli  dei  mutilati  e  degli  invalidi  di  guerra  ex
combattenti; 
      11) i figli dei mutilati e degli invalidi per fatti di guerra; 
      12) i figli di mutilati  e  degli  invalidi  per  servizio  nel
settore pubblico e privato; 
      13) i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati  e
le sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei caduti in guerra; 
      14) i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati  e
le sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei caduti per fatto di
guerra; 
      15) i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati  e
le sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei caduti per servizio
nel settore pubblico e privato ; 
      16) coloro che abbiano prestato lodevole servizio militare come
combattenti; 
      17) coloro che abbiano prestato lodevole servizio  a  qualunque
titolo, per non meno di un anno nell'amministrazione che  ha  indetto
il concorso; 
      18) i coniugati e i non coniugati con riguardo  al  numero  dei
figli a carico; 
      19) gli invalidi ed i mutilati civili; 
      20) militari  volontari  delle  Forze  armate  congedati  senza
demerito al termine della ferma rafferma. 
    A parita' di merito e di titoli, la preferenza e' determinata: 
      a) dal numero dei figli a carico, indipendentemente  dal  fatto
che il candidato sia coniugato o meno; 
      b) dall'aver prestato lodevole servizio  nelle  amministrazioni
pubbliche; 
      c) dalla minore eta' del candidato, ai sensi dell'art. 2, comma
9, della legge n. 191/1998. 
    L'omissione  nella  domanda  delle  dichiarazioni   relative   al
possesso   dei   suindicati   titoli    di    preferenza,    comporta
l'inapplicabilita' dei benefici conseguenti al  possesso  del  titolo
medesimo.