Art. 4 
 
 
    1. Tutti i candidati debbono documentare o dichiarare  di  essere
in possesso dell'attestato di  conoscenza  della  lingua  italiana  e
tedesca previsto dall'art. 4, terzo comma, numero 4 del  decreto  del
Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752. 
    2.  Tutti  i   candidati   debbono   documentare   o   dichiarare
l'appartenenza al gruppo linguistico italiano o al gruppo linguistico
tedesco. 
    3. Tutti i candidati debbono documentare o dichiarare, secondo il
modello allegato, il possesso dei requisiti di cui agli articoli 4  o
5 (vedasi testo allegato) del citato decreto legislativo 31  dicembre
1992, n. 545. 
    4. Tutti i candidati debbono documentare o dichiarare, secondo il
modello allegato, il possesso dei requisiti di  cui  all'art.  7  del
d.lgs. n. 545/1992. La dichiarazione sostitutiva di atto notorio deve
precisare che il  candidato  non  versa  in  alcuna  delle  cause  di
incompatibilita' di cui all'art. 8 (vedasi testo allegato) del citato
decreto legislativo n. 545 del 1992 e successive modificazioni. 
    5. Ai fini dell'attribuzione del  punteggio,  il  candidato  deve
presentare  i  documenti  in  originale  o  in   copia   autenticata,
comprovanti  il  possesso  dei  titoli  di  servizio,  professionali,
accademici e di studio, indicati nelle tabelle E e F  del  d.lgs.  n.
545/1992. In alternativa, il possesso dei titoli puo' risultare dalla
dichiarazione sostitutiva di certificazione e di atto notorio redatta
secondo il modulo allegato. Nella  dichiarazione  sostitutiva  devono
essere specificatamente indicati  tutti  i  titoli  accademici  e  di
studio, di  servizio  e  professionali  con  indicazione  della  data
iniziale e finale. Per le attivita' in  corso  indicare  la  data  di
scadenza del termine di presentazione della domanda di partecipazione
al concorso. 
    Al riguardo, si precisa che: 
      a) Coloro che hanno  esercitato  o  esercitano  l'attivita'  di
avvocati, dottori commercialisti, ragionieri e periti  commerciali  o
iscritti nel ruolo o nel registro dei revisori ufficiali dei conti  o
dei revisori contabili, devono specificatamente  documentare,  ovvero
dichiarare, sia l'iscrizione all'albo, nel ruolo o nel registro,  sia
l'abilitazione nonche'  l'effettivo  esercizio  della  professione  o
dell'attivita' per il periodo  richiesto,  nonche'  la  denominazione
dello studio sede dell'esercizio della predetta attivita'. 
      b) Coloro che hanno  esercitato  o  esercitano  l'attivita'  di
lavoratori  dipendenti  (pubblici  e  privati)  devono  indicare   la
qualifica rivestita e la denominazione, completa di sede, del  datore
di lavoro. 
      c) Coloro che, in possesso del titolo di studio e  in  qualita'
di ragionieri e periti commerciali  hanno  svolto,  o  svolgono  come
lavoratori  subordinati,  attivita'  nelle  materie   tributarie   ed
amministrativo-contabili, devono dichiarare trattarsi di rapporto  di
lavoro   subordinato   svolto   contro   prestazione   predeterminata
asseverato dal  datore  di  lavoro  e  risultante  dalla  correlativa
situazione  contributivo-previdenziale.  Detta   asseverazione   deve
risultare  da  apposita  documentazione  ovvero  dalla  dichiarazione
sostitutiva di atto notorio da allegare alla domanda. 
      d) Coloro che hanno  esercitato  o  esercitano  l'attivita'  di
revisori devono elencare gli enti e/o le ditte presso le quali  hanno
svolto detta attivita'. 
      e) Coloro che hanno  esercitato  o  esercitano  l'attivita'  di
sindaci, amministratori o dirigenti di societa' di  capitali,  devono
elencare le societa' di capitale  presso  le  quali  hanno  svolto  o
svolgono detta attivita' precisandone, per ognuna, la durata. 
      f) Per quanto concerne gli insegnanti presso le Universita', di
cui alla tabella «E», devono essere  indicati  l'Universita'  che  ha
conferito l'incarico, il tipo di incarico  (professore  a  contratto,
assistente ordinario, ecc.) e la durata dell'incarico. 
      g) I titoli accademici o di studio, vanno  dichiarati  completi
della data e del luogo di conseguimento (es: abilitazione di avvocato
conseguita il 10 maggio 2003 presso la Corte d'Appello di Milano); 
    6) Alla domanda deve essere  allegata  la  scheda  meccanografica
indicata nell'art. 1, lettera b). Al riguardo, si precisa che: 
    Nella  sezione  B  della  scheda  i  richiedenti,  per   ciascuna
categoria  professionale  di   appartenenza,   dovranno   specificare
nell'apposito spazio il punteggio ad essa corrispondente  desumendolo
dall'apposita «tabella E» allegata. 
      Il contemporaneo esercizio di piu' professioni  indicate  nella
medesima voce di «Attivita' professionali» di cui  alla  «tabella  E»
da' luogo ad un unico punteggio (ad esempio: l'attivita' di  revisore
contabile, se contemporanea a quella  di  commercialista,  non  viene
valutata). 
      Ai dottori commercialisti, avvocati, revisori contabili,  notai
o ragionieri commercialisti che  contemporaneamente  abbiano  svolto,
presso societa' di capitali, le funzioni di amministratore, sindaco o
dirigente, vanno attribuiti entrambi i punteggi. 
      Nelle ipotesi in  cui  il  richiedente  abbia  esercitato  piu'
attivita' rientranti nella stessa categoria professionale, alla quale
corrispondono punteggi diversi, i residui periodi  vengono  acquisiti
alla qualifica di piu' lunga durata. 
    Nella sezione C della scheda vanno  indicati  i  punteggi  per  i
titoli accademici e di studio conseguiti, desumendoli dai soli titoli
elencati nella Tabella E. 
    Nella sezione D della scheda, devono essere specificati,  secondo
l'ordine di preferenza, gli incarichi richiesti presso le Commissioni
tributarie di 1° o di  2°  grado  di  Bolzano.  In  proposito  si  fa
presente che il richiedente collocato utilmente in graduatoria in una
delle Commissioni da lui stesso prescelte ed indicate  in  ordine  di
preferenza, decade dalla possibilita' di essere nominato in incarichi
indicati in subordine.