Art. 4 Inammissibilita' della domanda, regolarizzazioni, esclusione, decadenza Non e' ammessa la domanda che sia stata presentata oltre il termine stabilito di cui all'art. 3, ne' la domanda inoltrata a mezzo raccomandata che, per qualsiasi causa anche di forza maggiore, dovesse pervenire alla Stazione Zoologica Anton Dohrn oltre il quindicesimo giorno successivo al termine stesso. Non e' ammessa la domanda priva della firma del candidato. Non e' disposta l'esclusione nei confronti del candidato che nella domanda di partecipazione al concorso abbia omesso una o piu' delle dichiarazioni prescritte qualora dal contesto della domanda stessa o dalla documentazione prodotta possa desumersi sufficiente indicazione del possesso dei requisiti non dichiarati nella domanda di partecipazione. E' ammessa la regolarizzazione della domanda nella quale le dichiarazioni prescritte di cui all'art. 3 siano state eventualmente rese in maniera parziale o omesse: in tali casi la Stazione Zoologica Anton Dohrn concede al candidato il termine perentorio di giorni dieci per provvedere alla regolarizzazione; in mancanza dell'adempimento richiesto, si procedera' all'esclusione dell'interessato dal concorso. Non possono partecipare alla procedura concorsuale i cittadini esclusi dall'elettorato politico attivo nonche' coloro che siano stati revocati o destituiti o dichiarati decaduti dall'impiego presso una pubblica amministrazione. L'esclusione e' disposta sulla base delle dichiarazioni rese dal candidato nella domanda ovvero sulla base della documentazione prodotta ovvero ancora sulla base di accertamenti svolti dalla Stazione Zoologica Anton Dohrn. Qualora i motivi che determinano l'esclusione siano accertati dopo l'espletamento del concorso la Stazione Zoologica Anton Dohrn dispone la decadenza da ogni diritto conseguente alla partecipazione al concorso con provvedimento motivato secondo le modalita' di cui al precedente art. 2. Allo stesso modo sara' disposta la decadenza dei candidati di cui eventualmente risulti non veritiera una delle dichiarazioni di cui all'art. 3.