Art. 4 
 
 
Inammissibilita'   della   domanda,   regolarizzazioni,   esclusione,
                              decadenza 
 
 
    Non e' ammessa la domanda  che  sia  stata  presentata  oltre  il
termine stabilito di cui all'art. 3, ne' la domanda inoltrata a mezzo
raccomandata che,  per  qualsiasi  causa  anche  di  forza  maggiore,
dovesse pervenire  alla  Stazione  Zoologica  Anton  Dohrn  oltre  il
quindicesimo giorno successivo al termine stesso. 
    Non e' ammessa la domanda priva della firma del candidato. 
    Non e' disposta l'esclusione  nei  confronti  del  candidato  che
nella domanda di partecipazione al concorso abbia omesso una  o  piu'
delle dichiarazioni prescritte qualora  dal  contesto  della  domanda
stessa o dalla documentazione prodotta  possa  desumersi  sufficiente
indicazione del possesso dei requisiti non dichiarati  nella  domanda
di partecipazione. 
    E' ammessa la  regolarizzazione  della  domanda  nella  quale  le
dichiarazioni prescritte di cui all'art. 3 siano state  eventualmente
rese in maniera parziale o omesse: in tali casi la Stazione Zoologica
Anton Dohrn concede al candidato  il  termine  perentorio  di  giorni
dieci   per   provvedere   alla   regolarizzazione;    in    mancanza
dell'adempimento    richiesto,    si    procedera'     all'esclusione
dell'interessato dal concorso. 
    Non possono partecipare alla procedura  concorsuale  i  cittadini
esclusi dall'elettorato politico  attivo  nonche'  coloro  che  siano
stati revocati o destituiti o dichiarati decaduti dall'impiego presso
una pubblica amministrazione. 
    L'esclusione e' disposta sulla base delle dichiarazioni rese  dal
candidato  nella  domanda  ovvero  sulla  base  della  documentazione
prodotta ovvero  ancora  sulla  base  di  accertamenti  svolti  dalla
Stazione Zoologica Anton Dohrn. 
    Qualora i motivi che  determinano  l'esclusione  siano  accertati
dopo l'espletamento del concorso la Stazione  Zoologica  Anton  Dohrn
dispone la decadenza da ogni diritto conseguente alla  partecipazione
al concorso con provvedimento motivato secondo le modalita' di cui al
precedente art. 2. Allo stesso modo sara' disposta la  decadenza  dei
candidati di  cui  eventualmente  risulti  non  veritiera  una  delle
dichiarazioni di cui all'art. 3.