Art. 2 
 
 
                  Requisiti generali di ammissione 
 
 
    Per  l'ammissione  alla  procedura  selettiva  e'  richiesto   il
possesso dei seguenti requisiti: 
      a) titolo di studio: diploma di istruzione secondaria di  primo
grado (licenza elementare, se conseguita anteriormente all'entrata in
vigore  della  legge  31  dicembre  1962,  n.  1859  o   assolvimento
dell'obbligo scolastico successivamente alla predetta data). 
    Per i titoli di studio  conseguiti  all'estero  e'  richiesta  la
dichiarazione di equipollenza ai sensi della vigente normativa; 
      b) attestato  di  qualificazione  professionale  rilasciato  ai
sensi dell'art. 14 della legge n. 845 del 21 dicembre 1978  attinente
al profilo contrattuale B ovvero esperienza lavorativa  attinente  al
medesimo profilo contrattuale prestata  per  almeno  un  anno  presso
amministrazioni statali, enti pubblici o aziende private; 
      c) la cittadinanza italiana ovvero la cittadinanza di uno Stato
membro dell'Unione europea; 
      d) l'eta' non inferiore ai diciotto anni; 
      e) il godimento dei diritti civili e politici; 
      f) il non  aver  riportato  condanne  penali  e  il  non  avere
procedimenti penali in corso; 
      g)   l'idoneita'   fisica   al   servizio    continuativo    ed
incondizionato all'impiego; 
      h) l'assolvimento degli obblighi di leva militare; 
      i) il non essere stato destituito o  dispensato  da  precedente
impiego  presso  una   pubblica   amministrazione   per   persistente
insufficiente rendimento o dichiarati decaduti  per  aver  conseguito
l'impiego  mediante  produzione  di  documenti  falsi  o  viziati  da
invalidita' non sanabile. 
    Ai sensi dell'art. 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri 7 febbraio 1994, n. 174,  i  cittadini  degli  Stati  membri
dell'Unione europea debbono: 
      a) possedere tutti i requisiti  richiesti  ai  cittadini  della
Repubblica, ad eccezione della cittadinanza italiana; 
      b)  godere  dei  diritti  civili  e  politici  nello  Stato  di
appartenenza o di provenienza; 
      c) avere un'adeguata conoscenza della lingua italiana. 
    Tutti i requisiti devono essere posseduti alla data  di  scadenza
del termine utile per la presentazione della domanda di ammissione al
concorso.  La  mancanza  anche  di  uno  solo  dei  requisiti  stessi
comportera' l'esclusione dalla selezione  o,  comunque,  dall'accesso
all'impiego. 
    I candidati sono  ammessi  al  concorso  con  riserva.  Ai  sensi
dell'art. 3, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica
9 maggio 1994, n. 487, modificato dall'art.  3,  secondo  comma,  del
decreto del Presidente della Repubblica  30  ottobre  1996,  n.  693,
l'esclusione dal concorso per difetto  dei  requisiti  di  ammissione
puo' essere disposta in ogni momento con provvedimento  motivato  del
Direttore amministrativo. 
    L'Universita' degli studi del Molise garantisce  parita'  e  pari
opportunita' tra uomini e donne per l'accesso  al  lavoro  e  per  il
trattamento sul lavoro ai sensi della legge 10 aprile 1991, n. 125.