Art. 3 L'art. 5, comma 1, lettera e) e' cosi' modificato: e) non firmate in originale e in forma autografa dal candidato; L'art. 5, comma 2, lettera c) e' cosi' modificato: c) a non ammettere le domande di candidati gia' esclusi dalla DGPM da precedenti blocchi del presente bando di reclutamento.