Art. 2 Al fine di assicurare la composizione paritetica fra il gruppo linguistico italiano ed il gruppo linguistico tedesco dei componenti di ciascuna delle commissioni tributarie di primo e di secondo grado di Bolzano prevista dall'art. 41-bis, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752, i posti indicati alla lettera c) dell'art. 1, vengono cosi' ripartiti: nella Commissione tributaria di 1º grado, due posti sono riservati ad appartenenti al gruppo linguistico italiano e tre posti ad appartenenti al gruppo linguistico tedesco; nella Commissione tributaria di 2º grado, un posto e' riservato ad appartenenti al gruppo linguistico italiano e tre posti al gruppo linguistico tedesco.