Art. 2 
 
 
    Al fine di assicurare la composizione paritetica  fra  il  gruppo
linguistico italiano ed il gruppo linguistico tedesco dei  componenti
di ciascuna delle commissioni tributarie di primo e di secondo  grado
di Bolzano prevista  dall'art.  41-bis,  comma  2,  del  decreto  del
Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752, i posti  indicati
alla lettera c) dell'art. 1, vengono cosi' ripartiti: 
      nella Commissione  tributaria  di  1º  grado,  due  posti  sono
riservati ad appartenenti al gruppo linguistico italiano e tre  posti
ad appartenenti al gruppo linguistico tedesco; 
      nella Commissione tributaria di 2º grado, un posto e' riservato
ad appartenenti al gruppo linguistico italiano e tre posti al  gruppo
linguistico tedesco.