Art. 4 
 
 
    1. Tutti i candidati debbono documentare o dichiarare  di  essere
in possesso dell'attestato di  conoscenza  della  lingua  italiana  e
tedesca previsto dall'art. 4, terzo comma, numero 4 del  decreto  del
Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752. 
    2.  Tutti  i   candidati   debbono   documentare   o   dichiarare
l'appartenenza al gruppo linguistico italiano o al gruppo linguistico
tedesco. 
    3. Tutti i candidati debbono documentare o dichiarare, secondo il
modello allegato, il possesso dei requisiti di cui agli articoli 4  o
5 (vedasi testo allegato) del citato decreto legislativo 31  dicembre
1992, n. 545. 
    4. Tutti i candidati debbono documentare o dichiarare, secondo il
modello allegato, il possesso dei requisiti di  cui  all'art.  7  del
decreto legislativo n. 545/1992. La dichiarazione sostitutiva di atto
notorio deve precisare che il candidato non  versa  in  alcuna  delle
cause di incompatibilita' di cui all'art. 8 (vedasi  testo  allegato)
del  citato  decreto  legislativo  n.  545  del  1992,  e  successive
modificazioni. 
    5. Ai fini dell'attribuzione del  punteggio,  il  candidato  deve
presentare  i  documenti  in  originale  o  in   copia   autenticata,
comprovanti  il  possesso  dei  titoli  di  servizio,  professionali,
accademici e di studio, indicati nelle tabelle  E  e  F  del  decreto
legislativo n. 545/1992. In alternativa, il possesso dei titoli  puo'
risultare dalla dichiarazione sostitutiva di certificazione e di atto
notorio redatta  secondo  il  modulo  allegato.  Nella  dichiarazione
sostitutiva devono essere specificatamente indicati  tutti  i  titoli
accademici e di studio, di servizio e professionali  con  indicazione
della data iniziale e finale. Per le attivita' in corso  indicare  la
data di scadenza  del  termine  di  presentazione  della  domanda  di
partecipazione al concorso. 
    Al riguardo, si precisa che: 
      a. Coloro che hanno  esercitato  o  esercitano  l'attivita'  di
avvocati, dottori commercialisti, ragionieri e periti  commerciali  o
iscritti nel ruolo o nel registro dei revisori ufficiali dei conti  o
dei revisori contabili, devono specificatamente  documentare,  ovvero
dichiarare, sia l'iscrizione all'albo, nel ruolo o nel registro,  sia
l'abilitazione nonche'  l'effettivo  esercizio  della  professione  o
dell'attivita' per il periodo  richiesto,  nonche'  la  denominazione
dello studio sede dell'esercizio della predetta attivita'. 
      b. Coloro che hanno  esercitato  o  esercitano  l'attivita'  di
lavoratori  dipendenti  (pubblici  e  privati)  devono  indicare   la
qualifica rivestita e la denominazione, completa di sede, del  datore
di lavoro. 
      c. Coloro che, in possesso del titolo di studio e  in  qualita'
di ragionieri e periti commerciali  hanno  svolto,  o  svolgono  come
lavoratori  subordinati,  attivita'  nelle  materie   tributarie   ed
amministrativo-contabili, devono dichiarare trattarsi di rapporto  di
lavoro   subordinato   svolto   contro   prestazione   predeterminata
asseverato dal  datore  di  lavoro  e  risultante  dalla  correlativa
situazione  contributivo-previdenziale.  Detta   asseverazione   deve
risultare  da  apposita  documentazione  ovvero  dalla  dichiarazione
sostitutiva di atto notorio da allegare alla domanda. 
      d. Coloro che hanno  esercitato  o  esercitano  l'attivita'  di
revisori devono elencare gli enti e/o le ditte presso le quali  hanno
svolto detta attivita'. 
      e. Coloro che hanno  esercitato  o  esercitano  l'attivita'  di
sindaci, amministratori o dirigenti di societa' di  capitali,  devono
elencare le societa' di capitale  presso  le  quali  hanno  svolto  o
svolgono detta attivita' precisandone, per ognuna, la durata. 
      f. Per quanto concerne gli insegnanti presso le Universita', di
cui alla tabella «E», devono essere  indicati  l'Universita'  che  ha
conferito l'incarico, il tipo di incarico  (professore  a  contratto,
assistente ordinario, ecc.) e la durata dell'incarico. 
      g. I titoli accademici o di studio, vanno  dichiarati  completi
della data e del luogo di conseguimento (es: abilitazione di avvocato
conseguita il 10 maggio 2003 presso la Corte d'appello di Milano); 
    6. Alla domanda deve essere  allegata  la  scheda  meccanografica
indicata nell'art. 1, lettera b). 
    Al riguardo, si precisa che: 
      Nella Sezione  B  della  scheda  i  richiedenti,  per  ciascuna
categoria  professionale  di   appartenenza,   dovranno   specificare
nell'apposito spazio il punteggio ad essa corrispondente  desumendolo
dall'apposita «tabella E» allegata. 
      Il contemporaneo esercizio di piu' professioni  indicate  nella
medesima voce di «Attivita' professionali» di cui  alla  «tabella  E»
da' luogo ad un unico punteggio (ad esempio: l'attivita' di  revisore
contabile, se contemporanea a quella  di  commercialista,  non  viene
valutata). 
      Ai dottori commercialisti, avvocati, revisori contabili,  notai
o ragionieri commercialisti che  contemporaneamente  abbiano  svolto,
presso societa' di capitali, le funzioni di amministratore, sindaco o
dirigente, vanno attribuiti entrambi i punteggi. 
      Nelle ipotesi in  cui  il  richiedente  abbia  esercitato  piu'
attivita' rientranti nella stessa categoria professionale, alla quale
corrispondono punteggi diversi, i residui periodi  vengono  acquisiti
alla qualifica di piu' lunga durata. 
      Nella Sezione C della scheda vanno indicati i  punteggi  per  i
titoli accademici e di studio conseguiti, desumendoli dai soli titoli
elencati nella Tabella E. 
      Nella  Sezione  D  della  scheda,  devono  essere  specificati,
secondo l'ordine di preferenza, gli  incarichi  richiesti  presso  le
Commissioni tributarie di 1° o di 2° grado di Bolzano.  In  proposito
si fa presente che il richiedente collocato utilmente in  graduatoria
in una delle Commissioni da  lui  stesso  prescelte  ed  indicate  in
ordine di preferenza, decade dalla possibilita' di essere nominato in
incarichi indicati in subordine.