Art. 5 Valutazione dei titoli I titoli presentati in allegato alla domanda di partecipazione alla selezione, relativi al curriculum degli studi (inclusivo della formazione post-laurea), alla propria attivita' scientifica e professionale ed ogni altro attestato ritenuto utile, potranno essere esibiti in carta semplice nel rispetto delle seguenti modalita': in originale; in copia autentica; in copia conforme all'originale (autocertificazione). La conformita' all'originale potra' risultare da dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorieta' resa dal candidato in calce al documento ovvero annessa allo stesso, ai sensi di quanto disposto dagli articoli 19 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica Italiana n. 445 del 28 dicembre 2000, e successive modifiche ed integrazioni, corredata della fotocopia del documento di identita' in corso di validita'. Laddove il candidato non intenda, o non possa (ex art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 28 dicembre 2000) avvalersi delle dichiarazioni sostitutive ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 28 dicembre 2000, i documenti ed i certificati vanno prodotti in originale. Si rappresenta, ad ogni buon fine, che, ai sensi dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 28 dicembre 2000, le disposizioni del medesimo Testo unico in materia di autocertificazione si applicano ai cittadini italiani e dell'Unione europea. I cittadini di Stati non appartenenti all'Unione, regolarmente soggiornanti in Italia, possono utilizzare le dichiarazioni sostitutive, di cui agli articoli 46 e 47, limitatamente agli stati, alle qualita' personali ed ai fatti certificabili o attestabili da parte di soggetti pubblici italiani, ovvero purche' autorizzati a soggiornare nel territorio dello Stato, possono utilizzare le dichiarazioni sostitutive di cui sopra, nei casi in cui la produzione delle stesse avvenga in applicazione di convenzioni internazionali fra l'Italia ed il Paese di provenienza del dichiarante. Infine, al di fuori di tutti i casi sopra citati, gli stati, le qualita' personali ed i fatti, devono essere documentati mediante certificati o attestazioni rilasciati dalla competente autorita' dello Stato estero, corredati di traduzione in lingua italiana autenticata dall'Autorita' consolare italiana che ne attesta la conformita' all'originale, dopo aver ammonito l'interessato sulle conseguenze penali della produzione di atti o documenti non veritieri. In ogni caso, per tutti i candidati, appartenenti o meno all'Unione europea, i certificati relativi ai titoli dovranno contenere, oltre alle generalita' complete del candidato, tutti gli elementi necessari alla loro valutazione. Alla documentazione redatta in lingua straniera, qualora diversa dalla lingua giapponese, dovra' essere allegata una traduzione in lingua italiana regolarmente autenticata. Non saranno presi in considerazione eventuali titoli o documenti pervenuti dopo il termine ultimo per la presentazione delle domande di selezione. La Commissione disporra' di un punteggio complessivo pari a 100 punti. Ai titoli e pubblicazioni sara' riservato un punteggio sino al 30%; al colloquio il rimanente 70%. Prima di procedere alla valutazione dei titoli la Commissione stabilira' i criteri oggettivi e predeterminati per la valutazione degli stessi. L'Amministrazione non assume alcun impegno per la restituzione dei titoli e delle pubblicazioni presentate.