Art. 5 
 
 
                       Valutazione dei titoli 
 
 
    I titoli presentati in allegato alla  domanda  di  partecipazione
alla selezione, relativi al curriculum degli studi  (inclusivo  della
formazione  post-laurea),  alla  propria  attivita'   scientifica   e
professionale ed ogni altro attestato ritenuto utile, potranno essere
esibiti in carta semplice nel rispetto delle seguenti modalita': 
      in originale; 
      in copia autentica; 
      in  copia  conforme  all'originale   (autocertificazione).   La
conformita'   all'originale   potra'   risultare   da   dichiarazione
sostitutiva dell'atto di notorieta' resa dal candidato  in  calce  al
documento ovvero annessa allo stesso, ai  sensi  di  quanto  disposto
dagli articoli 19 e 47 del decreto del  Presidente  della  Repubblica
Italiana n. 445 del 28  dicembre  2000,  e  successive  modifiche  ed
integrazioni, corredata della fotocopia del documento di identita' in
corso di validita'. 
    Laddove il candidato non intenda, o non  possa  (ex  art.  3  del
decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 28 dicembre  2000)
avvalersi delle dichiarazioni sostitutive ai sensi degli articoli  46
e 47 del decreto del  Presidente  della  Repubblica  n.  445  del  28
dicembre 2000,  i  documenti  ed  i  certificati  vanno  prodotti  in
originale. 
    Si rappresenta, ad ogni buon fine, che, ai sensi dell'art. 3  del
decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 28 dicembre  2000,
le  disposizioni   del   medesimo   Testo   unico   in   materia   di
autocertificazione si applicano ai cittadini italiani  e  dell'Unione
europea.  I  cittadini  di   Stati   non   appartenenti   all'Unione,
regolarmente  soggiornanti   in   Italia,   possono   utilizzare   le
dichiarazioni  sostitutive,  di  cui   agli   articoli   46   e   47,
limitatamente  agli  stati,  alle  qualita'  personali  ed  ai  fatti
certificabili o attestabili da parte di soggetti  pubblici  italiani,
ovvero purche' autorizzati a soggiornare nel territorio dello  Stato,
possono utilizzare le dichiarazioni sostitutive  di  cui  sopra,  nei
casi in cui la produzione delle stesse  avvenga  in  applicazione  di
convenzioni internazionali fra l'Italia ed il  Paese  di  provenienza
del dichiarante. Infine, al di fuori di tutti i  casi  sopra  citati,
gli  stati,  le  qualita'  personali  ed  i  fatti,   devono   essere
documentati mediante  certificati  o  attestazioni  rilasciati  dalla
competente autorita' dello Stato estero, corredati di  traduzione  in
lingua italiana autenticata dall'Autorita' consolare italiana che  ne
attesta   la   conformita'   all'originale,   dopo   aver    ammonito
l'interessato sulle conseguenze penali della  produzione  di  atti  o
documenti non veritieri. 
    In  ogni  caso,  per  tutti  i  candidati,  appartenenti  o  meno
all'Unione  europea,  i  certificati  relativi  ai  titoli   dovranno
contenere, oltre alle generalita' complete del candidato,  tutti  gli
elementi necessari alla loro valutazione. Alla documentazione redatta
in lingua straniera, qualora diversa dalla lingua giapponese,  dovra'
essere  allegata  una  traduzione  in  lingua  italiana  regolarmente
autenticata. 
    Non saranno presi in considerazione eventuali titoli o  documenti
pervenuti dopo il termine ultimo per la presentazione  delle  domande
di selezione. 
    La Commissione disporra' di un punteggio complessivo pari  a  100
punti. 
    Ai titoli e pubblicazioni sara' riservato un  punteggio  sino  al
30%; al colloquio il rimanente 70%. 
    Prima di procedere alla valutazione  dei  titoli  la  Commissione
stabilira' i criteri oggettivi e predeterminati  per  la  valutazione
degli stessi. 
    L'Amministrazione non assume alcun impegno  per  la  restituzione
dei titoli e delle pubblicazioni presentate.