Art. 12 
 
 
                       Requisiti psico-fisici 
 
 
    1. Le sottocommissioni incaricate dell'accertamento dei requisiti
psico-fisici hanno il compito di selezionare candidati che  rientrano
nei profili sanitari di cui al decreto ministeriale 17  maggio  2000,
n.  155,  e,  prima  dello  svolgimento  dei  lavori  di   rispettiva
competenza, fissano, in apposito atto, i criteri cui attenersi per la
valutazione dei candidati. 
    2. I concorrenti convocati presso il Centro di Reclutamento della
Guardia di finanza, per  sostenere  gli  accertamenti  dell'idoneita'
psico-fisica, devono presentare la seguente documentazione sanitaria,
con data non anteriore a  giorni  60,  rilasciata  da  una  struttura
sanitaria pubblica, anche militare, o privata  convenzionata  con  il
Servizio Sanitario Nazionale: 
    a)  certificato  attestante  l'effettuazione  ed   il   risultato
dell'accertamento per i markers dell'epatite B e C, sia antigeni  che
anticorpali; 
    b) certificato attestante l'esito  del  test  per  l'accertamento
della positivita' per anticorpi per HIV; 
    c) certificazione recante l'esito del dosaggio delle IgE totali. 
    La positivita' agli accertamenti di cui  alle  lettere  a)  e  b)
comporta l'esclusione dal concorso. 
    La positivita' all'accertamento di cui alla lettera  c)  comporta
la sottoposizione agli ulteriori esami strumentali e  di  laboratorio
di cui al comma 16. 
    3.  In  sede  di  accertamento  dell'idoneita'  psico-fisica,   i
candidati devono, altresi', produrre un  certificato  (fac-simile  in
allegato 3), rilasciato dal medico di  fiducia  di  cui  all'art.  25
della legge 23 dicembre 1978, n. 833, attestante: 
    a) lo stato di buona salute; 
    b)      la       presenza/assenza       di       deficit       di
glucosio6-fosfato-deidrogenasi (G6PD); 
    c) la presenza/assenza di pregresse manifestazioni emolitiche. 
    4. La mancata presentazione dei certificati di cui  ai  commi  2,
lettere a) e b), e 3 comporta l'ammissione con riserva del  candidato
alle successive fasi concorsuali e l'esclusione dalla  procedura,  se
non presentati secondo le modalita' e  la  tempistica  stabilite  dal
Centro di Reclutamento. 
    5.  La  mancata  presentazione,  in   sede   di   visita   medica
preliminare, del certificato relativo all'esito  del  dosaggio  delle
IgE totali, di cui al comma  2,  lettera  c),  comporta  l'esclusione
dalla procedura. 
    6. I candidati sono sottoposti a visita: 
    a) neurologica; 
    b) psichiatrica; 
    c) otorinolaringoiatrica; 
    d) oculistica; 
    e) odontostomatologica; 
    f) ginecologica. 
    7. I candidati, all'atto della visita, devono, comunque, avere: 
    a) statura non inferiore a m 1,65 per gli uomini; 
    b) statura non inferiore a m 1,61 per le donne; 
    c) acutezza visiva: 
    1) uguale o superiore a complessivi 16/10 e non inferiore a  7/10
nell'occhio che vede meno, raggiungibile con correzione non superiore
alle tre diottrie anche in un solo occhio; 
    2) campo visivo e motilita' oculare normali; 
    3) visione binoculare; 
    4) senso cromatico normale alle matassine colorate. 
    8. I candidati con vizi visivi  devono  presentarsi  alla  visita
medica muniti delle proprie lenti correttive «a tempiali». 
    9. La rilevazione dell'entita'  visiva  per  detti  candidati  e'
effettuata con lenti «a tempiali» e non con quelle «a contatto». 
    10. Sono causa di inidoneita' le malattie dell'occhio e dei  suoi
annessi che possano pregiudicare la completa funzionalita' visiva. 
    11. Per quanto riguarda la funzione uditiva, sono considerati non
idonei  i  candidati  il  cui  deficit  sia  superiore  ai   seguenti
parametri: 
    a) monolaterale: 35 dB; 
    b) bilaterale: P.P.T. 20%. 
    12. Sono, inoltre, cause di inidoneita' i disturbi  della  parola
(balbuzie, dislalia e paralalia), anche se in forma lieve, e l'uso di
sostanze  psico-attive  e/o   la   positivita'   ai   relativi   test
tossicologici. 
    13. La dentatura deve essere in buone condizioni.  Devono  essere
presenti  almeno  24  elementi  dentari  efficienti  nella   funzione
masticatoria. I denti mancanti, comunque, non devono riguardare  piu'
di due coppie masticatorie  contrapposte.  La  protesi  efficiente  e
tollerata va considerata sostitutiva del dente mancante. 
    14. Ai fini del computo del numero  minimo  di  elementi  dentari
efficienti, non sono prese in considerazione protesi mobili. 
    15. Sono, inoltre, eseguiti i seguenti esami: 
    a) radiografia del torace; 
    b) dell'urina ed ematochimici; 
    c) elettrocardiografico e visita cardiologica; 
    d) test psico-clinici. 
    16. I concorrenti sono, eventualmente,  sottoposti  ad  ulteriori
visite  specialistiche  ed  esami  strumentali  e   di   laboratorio,
necessari per una migliore valutazione del quadro clinico. 
    17. I candidati, che non raggiungono i requisiti  fisici  minimi,
negli accertamenti di cui ai commi 7, 12 e  13,  sono  immediatamente
dichiarati non idonei dalla competente sottocommissione. Avverso tale
giudizio, non e' ammessa visita di revisione. 
    18. Avverso le  esclusioni  di  cui  al  presente  articolo,  gli
interessati possono produrre ricorso  secondo  le  modalita'  di  cui
all'ultimo comma dell'art. 10. 
    19. Ai soli fini dell'effettuazione in piena sicurezza dell'esame
radiografico, i candidati di sesso femminile devono produrre, in sede
di visite mediche, un test di gravidanza  di  data  non  anteriore  a
cinque giorni dalla data di presentazione, che escluda la sussistenza
di detto stato. In assenza del referto, la candidata e',  allo  scopo
sopraindicato, sottoposta al test di gravidanza presso il  Centro  di
Reclutamento della Guardia di finanza. 
    20. Per  le  concorrenti  che,  all'atto  delle  visite  mediche,
risultino positive al test di gravidanza, sulla base dei  certificati
prodotti o degli  accertamenti  svolti  in  quella  stessa  sede,  la
competente sottocommissione  non  puo'  procedere  agli  accertamenti
previsti e deve esimersi  dalla  pronuncia  del  giudizio,  ai  sensi
dell'art. 3, comma 2, del decreto ministeriale  17  maggio  2000,  n.
155, secondo il quale lo stato di gravidanza  costituisce  temporaneo
impedimento all'accertamento dell'idoneita' al  servizio  nel  Corpo.
Tali candidate sono, pertanto,  escluse  dalla  procedura,  ai  sensi
dell'art. 3, comma 3, del predetto decreto ministeriale,  laddove  lo
stato di temporaneo impedimento sussista ancora alla data  comunicata
all'atto della visita medica preliminare.