Art. 14 
 
 
                           Documentazione 
 
 
    1. Il Centro di Reclutamento della Guardia di  finanza  provvede,
anche avvalendosi del Comando Provinciale della  Guardia  di  finanza
competente (ovvero del locale  Comando  Regionale  della  Guardia  di
finanza, per i residenti in Valle d'Aosta), a richiedere  i  seguenti
atti relativi ai candidati: 
    a) rapporto sul servizio prestato, per  i  candidati  militari  o
impiegati delle pubbliche amministrazioni, da redigersi ed  annotarsi
dai superiori  gerarchici  cui  spetti  la  compilazione  delle  note
caratteristiche o di qualifica; 
    b) copia del libretto personale e dello stato di servizio o della
cartella personale e del foglio matricolare del candidato militare e,
per il personale di  ruolo  nelle  pubbliche  amministrazioni,  copia
integrale dello stato matricolare; 
    c ) dichiarazione del casellario giudiziale; 
    d) nulla osta della competente autorita' militare per i candidati
in servizio militare o che abbiano gia' partecipato  alla  visita  di
leva o siano arruolati senza visita, ai sensi degli articoli 13 e  14
della legge 31 maggio 1975, n. 191, o che abbiano concorso alla  leva
di mare. 
    2. I candidati giudicati idonei al termine degli accertamenti  di
cui agli articoli 10  e  11  devono  presentare  direttamente  o  far
pervenire, a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, al  Centro
di Reclutamento della Guardia di finanza, Ufficio  Concorsi,  Sezione
allievi finanzieri, via della Batteria di Porta Furba, n.  34,  00181
Roma/Appio, entro la data comunicata  all'atto  della  visita  medica
preliminare, i certificati rilasciati dalle competenti  autorita'  su
carta  semplice,  ovvero  le  dichiarazioni  sostitutive,  nei   casi
previsti dalla legge,  comprovanti  il  possesso  dei  requisiti  che
conferiscono ai  candidati  i  titoli  preferenziali,  stabiliti  dal
decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487. A  tal
fine, fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante. 
    3. I documenti, incompleti o  affetti  da  vizio  sanabile,  sono
restituiti agli interessati per essere successivamente regolarizzati,
entro la data indicata dal Centro di Reclutamento.