Art. 15 
 
 
                    Graduatoria finale di merito 
 
 
    1. Al termine degli  accertamenti,  la  sottocommissione  di  cui
all'art. 6, comma  1,  lettera  a),  procede,  secondo  il  punteggio
riportato da ciascun candidato,  alla  formazione  della  graduatoria
finale di merito. 
    2. Il punteggio complessivo e' determinato dalla somma dei  punti
attribuiti per il possesso dei titoli di cui alla tabella in allegato
4. 
    3. A parita' di merito, sono osservate le norme di cui all'art. 5
del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487,  e
quelle di cui all'art. 2, comma 9, della legge  16  giugno  1998,  n.
191. 
    4. La graduatoria e' approvata con determinazione del  Comandante
Generale della Guardia di finanza.