Art. 15 Graduatoria finale di merito 1. Al termine degli accertamenti, la sottocommissione di cui all'art. 6, comma 1, lettera a), procede, secondo il punteggio riportato da ciascun candidato, alla formazione della graduatoria finale di merito. 2. Il punteggio complessivo e' determinato dalla somma dei punti attribuiti per il possesso dei titoli di cui alla tabella in allegato 4. 3. A parita' di merito, sono osservate le norme di cui all'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, e quelle di cui all'art. 2, comma 9, della legge 16 giugno 1998, n. 191. 4. La graduatoria e' approvata con determinazione del Comandante Generale della Guardia di finanza.