Art. 16 
 
 
                  Ammissione al corso di formazione 
 
 
    1. Sono ammessi al corso di formazione, in  qualita'  di  allievi
finanzieri, previo superamento della visita medica di  incorporamento
da  parte  del  Dirigente  il  Servizio  Sanitario  del  Reparto   di
istruzione, gli aspiranti iscritti nella graduatoria finale di merito
di cui all'art. 15, nei limiti dei posti  previsti  dalla  procedura,
secondo l'ordine risultante dalla graduatoria stessa. 
    2. Entro 20 giorni dall'inizio del  corso,  il  Comando  Generale
della Guardia di finanza puo' dichiarare vincitori della procedura di
selezione altri candidati idonei, nell'ordine della graduatoria,  per
ricoprire posti resisi, eventualmente, disponibili, tra  i  candidati
precedentemente dichiarati vincitori, con  le  modalita'  di  cui  al
comma 1. 
    3. I provvedimenti con i quali il Dirigente il Servizio Sanitario
del Reparto di istruzione accerta, ai sensi del presente articolo, la
non idoneita' psico-fisica dei  candidati  devono  essere  notificati
agli interessati, che possono impugnarli producendo  ricorso  secondo
le modalita' di cui all'ultimo comma dell'art. 3.