Art. 22 
 
 
                   Trattamento dei dati personali 
 
 
    1. Ai sensi dell'art. 13, comma 1,  del  decreto  legislativo  30
giugno 2003, n. 196, i dati  personali  forniti  dai  candidati  sono
raccolti presso il Centro di Reclutamento della Guardia  di  finanza,
per le finalita' selettive e sono  trattati  presso  una  banca  dati
automatizzata, anche successivamente all'eventuale instaurazione  del
rapporto di lavoro, per  le  finalita'  inerenti  alla  gestione  del
rapporto medesimo. 
    2. Il conferimento di tali dati e'  obbligatorio  ai  fini  della
valutazione dei requisiti  di  partecipazione.  Gli  stessi  potranno
essere   comunicati   unicamente   alle   amministrazioni   pubbliche
direttamente interessate allo  svolgimento  della  procedura  o  alla
posizione giuridico-economica del  candidato,  nonche',  in  caso  di
esito  positivo   della   selezione,   ai   soggetti   di   carattere
previdenziale. 
    3. L'interessato gode dei diritti di cui all'art.  7  del  citato
decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, tra i quali il diritto di
accesso ai  dati  che  lo  riguardano,  il  diritto  di  rettificare,
aggiornare, completare o cancellare  i  dati  erronei,  incompleti  o
raccolti in termini non conformi alla legge, nonche'  il  diritto  di
opporsi al loro trattamento per motivi legittimi. 
    4. Tali diritti possono essere fatti  valere  nei  confronti  del
Comandante del Centro di Reclutamento, responsabile  del  trattamento
dei dati. li titolare del  trattamento  dei  dati  e'  il  Comandante
Generale della Guardia di finanza. 
    La  presente  determinazione  sara'  inviata   agli   organi   di
controllo. 
      Roma, 20 novembre 2009 
 
                                               Il Gen. C.A.: D'Arrigo