Art. 3 
 
 
                      Domanda di partecipazione 
 
 
    1. La domanda di partecipazione va  presentata,  possibilmente  a
mano, oppure inviata a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno, al
Centro di Reclutamento della Guardia di finanza, via  della  Batteria
di Porta Furba, n. 34 - 00181  Roma  -  Appio,  entro  trenta  giorni
decorrenti dalla data di pubblicazione della presente  determinazione
nella Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica  Italiana  -  4ยช   serie
speciale. 
    2. I candidati devono allegare alla domanda di partecipazione: 
    a)  idonea  documentazione,  rilasciata  dall'Amministrazione  di
appartenenza del congiunto deceduto o reso  permanentemente  invalido
al servizio, che attesti il possesso del requisito previsto dall'art.
2, comma 1, lettera m); 
    b)   per   coloro   che   hanno   prestato   servizio   militare,
autocertificazione del foglio di congedo, per fruire  dell'elevazione
del limite di eta', prevista dall'art. 2, comma 1, lettera b); 
    c) per coloro che, alla data di presentazione  della  domanda  di
partecipazione alla procedura, siano minorenni, l'atto di assenso, in
carta semplice, conforme all'allegato 1, sottoscritto da  entrambi  i
genitori o da uno solo, in caso  di  impedimento  dell'altro,  o  dal
tutore, in caso di mancanza di entrambi i genitori. Nel caso  in  cui
l'atto  sia  firmato  da  uno  solo  dei  genitori,   devono   essere
documentati i motivi per cui  manca  l'assenso  dell'altro  genitore.
Sono esonerati dalla presentazione del suddetto atto  gli  aspiranti,
anche se minorenni, che rivestano la qualifica di militare alle armi. 
    3. La domanda deve  essere  redatta  esclusivamente  su  apposito
modello, riproducibile anche in fotocopia (fac-simile in allegato 2),
e disponibile presso tutti i  Reparti  del  Corpo  nonche'  sul  sito
intemet www.gdf.it, nella sezione relativa ai concorsi. 
    4. Le domande di partecipazione  alla  procedura  si  considerano
prodotte in tempo utile anche se spedite a mezzo di raccomandata, con
avviso di ricevimento, entro il termine di cui  al  comma  1.  A  tal
fine, fa fede il timbro a data dell'ufficio  postale  accettante.  Le
domande spedite non a mezzo raccomandata sono accettate  soltanto  se
pervenute al Centro di Reclutamento entro il suindicato termine. 
    5. Non sono prese  in  considerazione  quelle  domande  che,  pur
inoltrate nei termini indicati,  dovessero  pervenire  al  Centro  di
Reclutamento oltre la data  di  inizio  delle  selezioni.  Le  stesse
verranno archiviate. 
    6. Le domande  di  partecipazione  alla  procedura  prodotte  nei
termini, ma formalmente irregolari ovvero incomplete di talune  delle
dichiarazioni   prescritte   all'art.   4,   sono   restituite   agli
interessati,  per   essere   successivamente   regolarizzate   ovvero
integrate con  le  dichiarazioni  precedentemente  omesse,  entro  il
termine loro comunicato dal Centro di Reclutamento. L'impossibilita',
per qualsiasi motivo, di rispettare  il  predetto  termine,  comporta
l'archiviazione dell'istanza. 
    7.  Le  domande  non  sottoscritte  sono,  invece,   direttamente
archiviate. 
    8. Alle incombenze di cui ai commi 5, 6 e 7 provvede il Centro di
Reclutamento della Guardia di finanza. 
    9. I provvedimenti di archiviazione delle domande, ai  sensi  del
presente articolo, sono  notificati  agli  interessati,  che  possono
impugnarli, producendo ricorso: 
    a)  gerarchico,  al  Generale  Ispettore  per  gli  Istituti   di
Istruzione, ex decreto legislativo 30 marzo 2001, n.  165,  entro  30
giorni dalla data di notifica, ai sensi dell'art. 2, primo comma, del
decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199; 
    b) giurisdizionale, al competente T.A.R., entro 60  giorni  dalla
data di notifica, ai sensi dell'art. 21, primo comma, della  legge  6
dicembre 1971,  n.  1034,  e  dell'art.  63,  comma  4,  del  decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165.