Art. 8 
 
 
                     Esclusione della procedura 
 
 
    1. Con determinazione motivata del Capo del I Reparto del Comando
Generale della Guardia di finanza,  puo'  essere  disposta,  in  ogni
momento, l'esclusione dalla procedura dei candidati non  in  possesso
dei requisiti di cui all'art. 2. 
    2. Le  proposte  di  esclusione  sono  formulate  dal  Centro  di
Reclutamento. 
    3. Avverso tali  esclusioni,  gli  interessati  possono  produrre
ricorso: 
    a) gerarchico, al Capo di Stato  Maggiore  del  Comando  Generale
della Guardia di finanza, ex decreto legislativo 30  marzo  2001,  n.
165, entro 30 giorni dalla data di notifica, ai  sensi  dell'art.  2,
primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 24  novembre
1971, n. 1199; 
    b) giurisdizionale, al competente T.A.R., entro 60  giorni  dalla
data di notifica, ai sensi dell'art. 21, primo comma, della  legge  6
dicembre 1971,  n.  1034,  e  dell'art.  63,  comma  4,  del  decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165.