Art. 10 
 
 
                  Diritti e obblighi dei dottorandi 
 
 
    Gli iscritti ai corsi di Dottorato di Ricerca hanno l'obbligo  di
frequenza e svolgimento di tutte le attivita' di studio e di  ricerca
nell'ambito  della  struttura  universitaria  secondo  le   modalita'
previste dal Collegio Docenti della Scuola. 
    Una limitata attivita' didattica sussidiaria e  integrativa,  che
non deve in ogni caso compromettere l'attivita'  di  formazione  alla
ricerca dei dottorandi, puo' essere  prevista  previa  autorizzazione
del Direttore della Scuola. 
    Il rilascio della certificazione del conseguimento del titolo  e'
subordinato al deposito, da parte dell'interessato, della tesi finale
nell'archivio  istituzionale  d'Ateneo  ad  accesso  aperto,  che  ne
garantira' la conservazione e la pubblica consultabilita'. Sara' cura
dell'Universita' effettuare il deposito a norma di  legge  presso  le
Biblioteche Nazionali. 
    Per tutto cio' .ehe attiene alla frequenza del corso di Dottorato
ed al conseguimento del titolo si applica ila Regolamento in  materia
di Dottorati di Ricerca dell'Universita' di Torino