Art. 10 Diritti e obblighi dei dottorandi Gli iscritti ai corsi di Dottorato di Ricerca hanno l'obbligo di frequenza e svolgimento di tutte le attivita' di studio e di ricerca nell'ambito della struttura universitaria secondo le modalita' previste dal Collegio Docenti della Scuola. Una limitata attivita' didattica sussidiaria e integrativa, che non deve in ogni caso compromettere l'attivita' di formazione alla ricerca dei dottorandi, puo' essere prevista previa autorizzazione del Direttore della Scuola. Il rilascio della certificazione del conseguimento del titolo e' subordinato al deposito, da parte dell'interessato, della tesi finale nell'archivio istituzionale d'Ateneo ad accesso aperto, che ne garantira' la conservazione e la pubblica consultabilita'. Sara' cura dell'Universita' effettuare il deposito a norma di legge presso le Biblioteche Nazionali. Per tutto cio' .ehe attiene alla frequenza del corso di Dottorato ed al conseguimento del titolo si applica ila Regolamento in materia di Dottorati di Ricerca dell'Universita' di Torino